Piccola proprietà contadina: chiarimenti e novità

09/06/2010

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 36/E del 17 maggio u.s., in risposta ad apposito quesito di Confagricoltura conseguente alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 4-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge n. 25 del 2010, in materia di proroga delle  agevolazioni per la Piccola Proprietà Contadina, ha finalmente chiarito i termini e le modalità entro cui opera la norma agevolativa che tanto era stata attesa ed invocata dal mondo agricolo per l’anno in corso.
In particolare, veniva richiesto se ai fini della fruizione del regime agevolativo risultava ancora necessario produrre la certificazione dell’Ispettorato agrario precedentemente richiesta, atteso che la nuova disposizione recata dal decreto legge n. 194/2009, così come formulato, sembra stabilire l’abrogazione tacita dell’impianto normativo dettato dalla legge 604/1954.
Si ricorda, infatti, che la precedente norma subordinava l’applicazione dell’agevolazione al rispetto di determinate condizioni tra cui l’abituale manuale coltivazione della terra da parte dei soggetti beneficiari, l’idoneità del fondi oggetto del trasferimento alla formazione o all’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina e il divieto di vendita di terreni superiori ad un ettaro nel biennio precedente all’atto di acquisto; inoltre, al fine dell’ottenimento del beneficio era richiesta la produzione del certificato dell’Ispettorato provinciale agrario attestante la ricorrenza dei requisiti suddetti ovvero di un’attestazione provvisoria a cui doveva seguire la presentazione, entro i successivi tre anni dalla stipula dell’atto, del certificato definitivo.
E’ appena il caso di precisare che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 99/2004, che disciplina la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), la suddetta agevolazione è stata estesa agli imprenditori agricoli professionali individuali e alle società in possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica dello IAP.
L’Amministrazione finanziaria, accogliendo le osservazioni mosse da Confagricoltura, sostiene che per il riconoscimento del regime agevolativo in materia di piccola proprietà contadina, che trova applicazione per i soli atti posti in essere tra il 28 febbraio 2010 e il 31 dicembre 2010, rispetto alla precedente disciplinadettata dalla legge 604/54, i presupposti soggettivi ed oggettivi necessari sono definiti in materia puntuale e per alcuni versi in modo innovativo in quanto la nuova norma non costituisce una proroga del regime previsto dalla legge n. 604 del 1954 ma una autonoma disciplina.
Ne deriva, dunque, che al fine di invocare le agevolazioni previste dalla disposizione sarà necessario fare riferimento ai soli requisiti soggettivi (iscrizione all’INPS del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale) ed oggettivi (atti di trasferimento a titolo oneroso, aventi ad oggetto terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti) espressamente richiamati dall’art. 2 del decreto con dichiarazione resa al notaio al momento dell’acquisto con diretta conseguenza che non si rende più necessario produrre la certificazione rilasciata dall’ex Ispettorato Provinciale Agrario ora Provincia competente attestante la sussistenza dei requisiti suddetti.
Restano, invece, ferme, le cause di decadenza che consistono nell’alienazione volontaria dei terreni entro i cinque anni dall’acquisto o la destinazione ad uso diverso da quello agricolo, fatta salva la situazione in base alla quale non incorre nella decadenza dei benefici il contribuente che durante il quinquennio dall’acquisto, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o lo conceda in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del c.c., nonché in ogni caso di alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
Si precisa infine, che il fondamentale requisito soggettivo della qualifica di CD – IAP, a differenza del passato, che poteva essere  conseguito anche dopo, ora a nostro avviso, tale qualifica deve già risultare al momento della stipula dell’atto notarile di acquisto, attraverso la dichiarazione resa al Notaio e trascritto nell’atto stesso.