Società agricole: le istruzioni per la tassazione catastale

03/12/2010

Con la circolare n. 50/E del 1° ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le attese istruzioni sui presupposti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’opzione ai fini della determinazione catastale del reddito delle
società agricole.
Ai sensi del c. 1093 della Finanziaria 2007, le Snc, Sas, Srl e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004, possono optare per l’imposizione sui redditi ai sensi dell’articolo 32 del TUIR (Reddito agrario).
I presupposti obbligatori per potersi considerare “agricola” la società deve avere nella denominazione   
l’aggettivo “agricola”, l’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del C.C. e deve avere un socio od amministratore con la qualifica di I.A.P.
In ordine allo svolgimento di attività strumentali all’esercizio dell’attività agricola, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il compimento di operazioni commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari volte a potenziare o migliorare l’attività principale e che costituiscono un completamento della stessa attività agricola non
comportano la perdita della qualifica di società agricola.
Tuttavia, il possesso di partecipazioni in altre società, ad avviso dell’Agenzia, fa venir meno il requisito dell’esclusività, salvo che la partecipata sia anch’essa una società agricola che svolge a sua volta l’attività agricola in via esclusiva e i dividendi derivanti dal possesso della stessa partecipazione siano inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole da parte della partecipante.
L’Agenzia inoltre ha chiarito alcuni aspetti relativi a particolari casistiche che potrebbero verificarsi
durante il periodo di validità dell’opzione ed in particolare che:
a) i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo devono risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e la loro valutazione va effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito d’impresa;
b) i componenti positivi e negativi originati dalle attività iscritte in bilancio prima dell’esercizio dell’opzione (es. plusvalenze rateizzate,costi di manutenzione e riparazione, quote di spese di rappresentanza, ecc.) concorrono, in aggiunta o in diminuzione a determinare il reddito in via ordinaria;
c) sono irrilevanti, dal momento di ingresso nel regime catastale, i costi e i ricavi sospesi per effetto delle regole di determinazione del reddito d’impresa, quali le rimanenze e i risconti attivi e passivi;
d) per i beni mobili strumentali (macchinari, attrezzi, trattori, ecc.), le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla loro alienazione concorrono a determinare il reddito in via ordinaria o catastale, a seconda che siano stati acquisiti prima o durante il periodo di vigenza dell’opzione;
e) le perdite formatesi nei periodi antecedenti a quello di validità dell’opzione, assumono rilevanza, nel senso che potranno essere portate in deduzione dal reddito determinato catastalmente fino al quinto periodo d’imposta
successivo a quello della loro determinazione, ovvero senza alcun limite di tempo se realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione della società.
Le società che optano per la tassazione catastale sono tenute a comunicare la relativa opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
Così, ad esempio, se una società agricola ha adeguato il proprio statuto e svolge in via esclusiva attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2010 deve comunicare l’opzione nella dichiarazione IVA o nell’Unico da presentare nel corso del 2011 (IVA 2011 o UNICO 2011). L’opzione è vincolante per i primi tre anni e resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Se vengono meno i requisiti prescritti dalla norma l’opzione perde efficacia dal periodo d’imposta in corso alla data in cui si verifica l’evento.
Infine gli Uffici Finanziari hanno precisato che l’opzione delle società per il reddito catastale non comporta l’automatica esclusione dalla disciplina delle cd. “società di comodo”, ma tale modalità di determinazione del reddito può costituire elemento disapplicativo in sede d’istanza d’interpello ai fini del mancato adeguamento
al reddito minimo per le imposte dirette.
Ulteriori chiarimenti e precisazioni possono essere richiesti ai nostri uffici.