Riforma Pac «verso il 2020»

17/07/2014

È stato raggiunto in sede di Conferenza Stato Regioni, con fatica e qualche attesa polemica, l’accordo fra i rappresentanti del Ministero e gli assessori all’agricoltura delle Regioni, con l’unica eccezione del Veneto, sull’applicazione della maggior parte delle scelte nazionali nell’ambito della riforma della politica agricola comune. L’accordo non è stato ufficializzato in quanto questo passo prevede l’unanimità che non si è raggiunta proprio a causa della mancata sottoscrizione della regione Veneto. Le scelte individuate comunque a larghissima maggioranza devono essere comunicate alla Commissione Europea entro il 31 luglio prossimo. Bruxelles potrà a sua volta proporre osservazioni e modifiche che dovranno essere integrate nel testo definitivo.
Illustriamo di seguito i principali aspetti dell’accordo:
• Italia “regione unica”: in base al plafond totale assegnato all’Italia al netto delle percentuali destinate a greening, giovani e riserva nazionale verrà definito un valore teorico del pagamento di base per ettaro indifferenziato per tutto il territorio italiano.
• Adozione della convergenza interna basata sul cosiddetto “modello irlandese”. Ad ogni azienda verrà calcolato il pagamento di base in riferimento al “pagato 2014” ovvero a quanto sarà incassato sulla domanda unica 2014 recentemente presentata. La cifra sarà riproporzionata al plafond 2015 (-45% circa) e suddivisa sugli ettari disponibili nel 2015. Si otterrà così un titolo base che si avvicinerà entro il 2019 - quindi in quattro scatti - al valore unitario nazionale senza però raggiungerlo (e qui sta la particolarità del modello di convergenza parziale). I titoli con valore più alto di quello unico scenderanno in misura non superiore al 30% del valore di partenza 2015 (ricordiamo già abbattuto del 45% circa rispetto al 2014); quelli più bassi saliranno, ancora in quattro fasi, senza raggiungere il valore unico nazionale ma solo il 60% di questo. Questo modello costituisce in tutta evidenza una conservazione parziale delle posizioni storiche delle aziende con una redistribuzione decisamente meno traumatica.
• Nella definizione del pagato 2014 sarà compreso l’importo derivante dall’art. 68 per quei settori esclusi dal premio accoppiato nel 2015 (vedi oltre). Non è chiaro per ora se le cifre saranno conteggiate al netto o al lordo della modulazione e dell’eventuale disciplina finanziaria 2014.
• Ancora nel segno della continuità la scelta di calcolare il valore del greening come percentuale di ciascun titolo; il titolo base verrà quindi aumentato, in seguito alla sottoscrizione degli impegni di greening, del 55% circa.
• Fra le opzioni di utilizzo del plafond totale l’Italia ha scelto di non applicare il pagamento redistributivo che avrebbe maggiorato una parte dei titoli delle aziende, avvantaggiando quindi quelle medio piccole che avrebbero ottenuto la maggiorazione su tutti o gran parte dei loro titoli.
• Anche la creazione di pagamenti integrativi per “aree svantaggiate” non è stata adottata.
• Aiuti ai giovani: destinazione della riserva dell’1% del plafond previsto per gli aiuti diretti ed eventuale integrazione attraverso la riserva nazionale per un ulteriore 1%. Determinazione degli importi con modalità ancora da definire.
• Applicazione del regime per i piccoli agricoltori con la fissazione dell’importo del pagamento annuo per singolo agricoltore in basi ai criteri sopra esposti; unica differenza con il regime ordinario sarà quindi l’esenzione dagli obblighi di greening e probabili semplificazioni burocratiche.
• Limite minimo dei pagamenti: 250 euro nel primo e secondo anno, 300 euro a regime a partire dal 2017.
• Ammissibilità di tutte le superfici agricole con la sola esclusione di quelle forestali ma con applicazione di limiti all’utilizzo dei titoli per il pascolo (per esempio, limiti chilometrici), per evitare possibili speculazioni (fatti salvi usi e consuetudini tradizionali, quali la transumanza).
• Aiuti accoppiati: destinazione del 11% del plafond previsto per gli aiuti diretti. Vedi oltre per la descrizione delle singole misure.

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AGRICOLTORE ATTIVO

Viene confermato un criterio di selettività basato sui seguenti elementi:
• Allargamento della così detta “black-list” al fine di escludere dai pagamenti:
– persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche e finanziarie);
– persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale;
– assicurazioni;
– pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione o sperimentazione in campo agricolo.
Per quanto riguarda società agricole costituite dai soggetti inclusi nella black list che ne detengono quote di partecipazione, tali società agricole sono parimenti considerate non attive ed escluse dai benefici della Pac, se costituite dopo la data di approvazione del regolamento della riforma (cioè dopo il 17 dicembre 2013).
Sono poi stati definiti i criteri oggettivi per individuare l’agricoltore attivo, che dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
– iscrizione all’INPS come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
– Partita IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA. Non è ancora chiaro in proposito in quale anno deve risultare presentata la dichiarazione e quindi in che tempi rinunciare eventualmente all’esonero per chi avesse volume d’affari inferiore ai 7000 euro.
Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in zone montane e/o svantaggiate è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.
L’esclusione per chi non possiede i requisiti indicati non si applica comunque alle persone fisiche o giuridiche che percepiscono aiuti diretti per un ammontare massimo di:
> 5.000 euro per le aziende le cui superfici sono prevalentemente ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna;
> 1.250 euro nelle altre zone.

DEGRESSIVITÀ E PLAFONAMENTO

L’importo dei pagamenti diretti di base (esclusi quindi greening, pagamenti accoppiati e supplemento giovani) da concedere a un agricoltore, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell’importo eccedente 150.000 euro. Qualora l’importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente è ridotta del 100% (plafonamento). Prima di procedere all’applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all’esercizio di un’attività agricola e forestale effettivamente pagati e dichiarati dall’agricoltore nell’anno civile precedente, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall’agricoltore nell’anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI

Dopo lunghe discussioni e trattative è stata formalizzata la decisione di riservare l’11% per cento del plafond totale al sostegno accoppiato. Il sostegno sarà riservato ai seguenti comparti: zootecnia, riso, pomodoro da industria, barbabietola da zucchero, soia e piante proteiche, grano duro, olivo.
Questi i pagamenti “accoppiati” ipotizzati distinti per comparto. I premi unitari sono indicativi.
Latte bovino (plafond complessivo: 74,6milioni + 10 per la montagna) - premio stimato: 56 euro per vacca da latte che ha partorito nell’anno con premio aggiuntivo di 40 euro per vacca allevata in aziende di montagna.
Carne bovina (plafond complessivo: 106,6 milioni): sono previste sostanzialmente due tipologie di premio:
:: Un premio di circa 200 euro/capo per le vacche nutrici che hanno partorito, iscritte ai Libri genealogici ed ai Registri anagrafici
:: Una seconda tipologia di premio prevede un pagamento accoppiato di 49 euro per i capi bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi al momento della macellazione e allevati presso le aziende dei richiedenti per almeno sei mesi prima della macellazione.
Al premio di base si può sommare un importo aggiuntivo:
– per i capi allevati per almeno 12 mesi o aderenti a Sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti
– per i capi certificati Igp.
Ovicaprini (plafond complessivo: 15 milioni): sono previsti due pagamenti accoppiati. Uno per le agnelle da riproduzione (12 euro/capo) nell’ambito di piani di selezione per la resistenza alla Scrapie e finalizzati come noto ad evitare la riproduzione di arieti omozigoti sensibili (i livelli di pagamento sono differenziati in base agli standard raggiunti dall’allevamento); un secondo pagamento (8 euro/capo) per i capi certificati come “idonei alla macellazione come Igp”.
Bufalini (plafond: 4 milioni): previsto un pagamento di 20 euro per ogni bufala di almeno 30 mesi.

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SEMINATIVI

1.Piano proteico nazionale:
Premio specifico alla soia - Totale plafond 10 milioni Localizzazione: le regioni del Nord Italia
- Il premio è concesso alle aziende agricole che destinano fino al 10% della propria superficie a seminativi alla produzione di soia fino ad un massimo del 10% della superficie aziendale (franchigia su un numero massimo di ettari a seminativo pari a 5/10 ettari per azienda). Importo unitario dell’aiuto: 97 euro/ha.
Proteoleaginose regioni del Centro (plafond: 30 milioni): è previsto un pagamento ad ettaro di 100 euro per le superfici destinate a girasole, colza, altre colture da rinnovo (non precisate) ed erbai di leguminose delle aziende beneficiarie delle regioni indicate.
Proteiche regioni del Sud e Isole (plafond: 55,4 milioni): pagamento ad ettaro di 100 euro per le superfici destinate a colture proteiche da granella ed erbai di leguminose.

2. Riso (plafond: 22,6 milioni): si prevede un pagamento di 120 euro per ettaro di risaia. Prevista anche l’eventuale adesione ad una misura apposita del PSR per favorire l’adesione al sistema di qualità nazionale produzione integrata per valorizzare la coltivazione di riso come elemento caratteristico del paesaggio, dell’ambiente, della cultura, dell’economia e del territorio.

3. Barbabietola da zucchero (plafond: 17,1 milioni): è ipotizzato un pagamento 325 euro per ettaro di superficie destinata alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

4. Pomodoro da industria (plafond: 11,2 milioni): è previsto un pagamento di 160 euro per ettaro di pomodoro da industria. Laddove la produzione risulti significativa, le Regioni si impegnano ad attivare, anche nell’ambito dei piani operativi delle OP, una misura, a cui i produttori possano partecipare per favorire l’adesione al sistema di qualità nazionale produzione integrata, con l’obiettivo di valorizzare la produzione agricola locale in un contesto di filiera o di distretto.

5. Olio di oliva (plafond complessivo: 57 milioni): previste due forme di pagamento se del caso cumulabili:
o un “premio base olivo” (78 euro/ha) nelle regioni caratterizzate da incidenza della superficie olivetata superiore al 25 per cento della Sau (praticamente solo Liguria, Puglia e Calabria);
o una maggiorazione (70 euro/ha) per gli oliveti con pendenza media superiore al 7,5 per cento sempre nelle regioni di cui sopra (25 per cento della superficie olivetata sul totale della Sau) ma limitatamente alle regioni in convergenza (in poche parole solo Puglia e Calabria che sono le uniche due delle tre, in convergenza).

Roberto Giorgi