Garanzie dirette SGFA/ISMEA sul credito a breve

04/09/2012

Con l’uscita delle nuove “Istruzioni applicative” (visionabili sul sito www.ismea.it – Strumenti finanziari) sono divenute attive le novità annunciate dal decreto ministeriale del 22 marzo 2011 quali la possibilità di attivazione della garanzia diretta alle operazioni di credito di breve periodo, la rateizzazione del pagamento delle commissioni sulle garanzie concesse e la trasparenza delle condizioni applicate, mentre si dovrà ancora attendere l’entrata in operatività della copertura SGFA/ISMEA sulle transazioni commerciali, anch’essa annunciata nel decreto di marzo 2011. Si tratta di tre temi che rendono lo strumento finanziario della “Garanzia ISMEA” maggiormente rispondente alle esigenze delle imprese agricole.

GARANZIA SUL CREDITO A BREVE
Il 6 aprile 2012 è divenuto possibile richiedere a SGFA/ISMEA il rilascio della garanzia a prima richiesta anche su finanziamenti di durata non superiore ai 18 mesi (in precedenza erano ammissibili solo le operazioni di medio e lungo termine); nello specifico sono garantibili le operazioni a breve per la conduzione aziendale e la ricostituzione di liquidità dell’impresa. Le modalità e le condizioni di accesso rimangono uguali a quelle per le altre operazioni creditizie di medio e lungo periodo.

RATEIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARANZIA
Le imprese beneficiarie possono richiedere di versare le commissioni relative alla garanzia concessa non in un’unica soluzione, ma in forma rateizzata. Per l’ottenimento di tale rateizzazione sono però richieste alcune specifiche condizioni, in particolare: • il finanziamento garantito non deve avere una durata inferiore ai 5 anni, • la commissione da versare a SGFA/ISMEA deve essere almeno di Euro 10.000,00 ed avere un’incidenza minima percentuale sull’importo del finanziamento pari o superiore al 3%, • la periodicità delle rate di ammortamento deve risultare annuale o semestrale, • il primo pagamento delle commissioni rateizzate deve corrispondere alla somma delle commissioni attualizzate relative ai primi 5 periodi di ammortamento ed avvenire alla data della prima erogazione del finanziamento.

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO
Diviene con l’emanazione delle “Istruzioni applicative” obbligatoria per le banche ed i confidi l’indicazione delle condizioni di tasso del prestito con e senza la garanzia ISMEA. Tale disposizione nasce dal fatto, che in passato le banche non riconoscevano in termini di abbassamento di tasso il vantaggio che, invece, ricevevano con l’acquisizione della copertura diretta di SGFA/ISMEA. Si ricorda che la garanzia ISMEA è da considerare a “ponderazione zero”, comporta cioè minori accantonamenti patrimoniali da parte dell’istituto di credito a fronte del finanziamento. In conclusione, con queste nuove regole, l’intervento di garanzia SGFA/ISMEA rappresenta nell’attuale quadro finanziario per le aziende agricole un’interessante strumento. Con l’occasione, si ricordano le opportunità offerte da ISMEA di richiedere, semplicemente attraverso un accredito a SGFA, la “G.Card” cioè l’impegno preventivo di SGFA/ISMEA al rilascio di una fidejussione, e in grado di accompagnare le imprese nella loro richiesta di finanziamenti.

Cristina Bagnasco