Vino: nuove norme relative ai documenti di trasporto

01/08/2013

Con il Decreto Ministeriale 7490 del 02/07/2013 sono entrate in vigore, a partire dal 01 agosto, alcune disposizioni relative ai documenti di trasporto per i prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa in regime di sospensione (vino, MPF) e non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti d’uve, succhi d’uva, vinaccia, fecce e vinello) Il D.M. si inserisce in una serie di provvedimenti che sono stati emanati allo scopo di uniformare la normativa italiana a quella europea. I nuovi documenti di trasporto che dovranno essere utilizzati a partire dal 01 agosto sono gli MVV, che verranno utilizzati dai piccoli produttori (quelli che non hanno un deposito fiscale e che quindi non devono compilare gli e-AD) per scortare il trasporto dei prodotti vitivinicoli dall’Italia verso i Paesi dell’Unione europea e verso i Paesi terzi. L’ICQRF, dando seguito alla richiesta di Confagricoltura, ha previsto un regime transitorio che consente , limitatamente alla circolazione nazionale, l’uso dei “vecchi” documenti anche successivamente al 1° agosto 2013. I documenti MVV possono essere acquistati presso le tipografie autorizzate, oppure possono essere redatti direttamente dall’azienda che spedisce il prodotto. Nel primo caso la numerazione sarà pre -attribuita per ogni documento e non sarà più in vigore l’obbligo della timbratura preventiva e della convalida (presso gli Uffici dell’ICQRF o del Comune). Nel secondo caso, invece, la numerazione dovrà essere attribuita dal produttore seguendo lo schema “MVV, Codice ICQRF, numero progressivo emesso nella contabilità dello speditore, anno di riferimento (es. MVVAL/10/20/2013)” e sono previste sia la timbratura preventiva che la convalida, con le modalità già note. In futuro sarà possibile effettuare la convalida tramite PEC, per i documenti redatti dal produttore; al momento questa possibilità non è ancora prevista. I documenti MVV, a partire dal 01 agosto, possono essere utilizzati anche per il trasporto in ambito nazionale, se il produttore è interessato ad eliminare i vecchi documenti (DDT e DOCO) dalla propria contabilità di cantina; in questo caso se il modello MVV è acquistato presso una tipografia autorizzata, non sono richieste timbratura preventiva e neppure convalida (per i prodotti sfusi e per quelli confezionati); diversamente, se il modello MVV è redatto dal produttore sono obbligatorie timbratura preventiva e convalida solo per i prodotti sfusi, mentre non sono obbligatorie timbratura preventiva e convalida per i prodotti confezionati. Al momento consigliamo di contattare i fornitori dei documenti di trasporto (DOCO) per verificare che abbiano a disposizione i modelli prestampati, in modo da non dover ricorrere alla redazione “in proprio” dei documenti MVV; tuttavia gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione per quelle aziende che si trovino nella necessità di spedire prodotti all’estero e che non sono ancora in possesso dei modelli prestampati, per prestare assistenza in caso di predisposizione del documento MVV.

Luca Businaro