Le ferie della colf

11/07/2014

A tutti i lavoratori spetta un periodo annuale, normalmente tra giugno e settembre, di riposo retribuito. Il contratto di categoria riconosce ai lavoratori domestici 26 giorni lavorativi a prescindere dalla qualifica. Per giorni di ferie si intendono ovviamente giorni lavorativi e non giorni di calendario, tenendo presente che per le colf il sabato è considerato lavorativo. Se non è maturato un anno di anzianità le ferie spettano in misura proporzionale per dodicesimi ai mesi di servizio prestato considerando la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni come mese intero. Le ferie sono irrinunciabili essendo un diritto sancito dalla Costituzione. Tuttavia, se per una qualche ragione il lavoratore non fruisce delle ferie ha diritto oltre alla normale retribuzione per il periodo di ferie lavorato anche ad una seconda retribuzione globale quale indennità sostitutiva di ferie non godute. Il contratto stabilisce anche che le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi, allo scopo di garantire un periodo minimo di riposo continuativo. Durante il periodo di ferie la colf va retribuita come se stesse lavorando, e sulle giornate pagate in conto ferie vanno versati anche i contributi INPS a fine trimestre, come se la colf avesse lavorato normalmente. Se la colf si ammala o si infortuna le ferie rimangono bloccate o si interrompono, finchè non è in grado di riprendere la normale attività.