GREENING 2017

01/12/2016

Il pagamento cosiddetto verde o greening, com’è noto, viene riconosciuto alle aziende in aggiunta al pagamento di base previsto dalla PAC ed è fissato in Italia nella misura del 50.12% del valore del titolo base assegnato all’azienda.
Il pagamento greening è vincolato al rispetto di tre requisiti rappresentati dalla diversificazione colturale, dal mantenimento delle aree a focus ecologico (EFA) e al mantenimento dei prati stabili e pascoli.
Per quanto riguarda le EFA, è confermata per il 2017 la percentuale minima del 5% dei seminativi che potrà essere innalzata fino al 7% nel 2018 a patto che la Commissione lo decida entro il marzo prossimo.
Il mantenimento dei prati stabili è assoluto nelle zone sensibili riferite alla regolamentazione “Natura 2000” mentre per le altre aree prevede un’autorizzazione alla rottura dei prati che AGEA in seguito a richiesta dell’azienda interessata deve rilasciare entro 30 giorni. Si ritiene (anche se non vi sono conferme ufficiali) che in assenza di risposta valga il principio del silenzio assenso.
È inoltre previsto che nei singoli Stati membri non venga superata una riduzione maggiore del 5 percento per quanto riguarda i prati pascoli. Se questa percentuale – che l’Italia ha abbassato prudenzialmente al 3.5% – venisse superata, AGEA dovrebbe richiedere alle aziende interessate un ripristino di superficie a prato stabile tale da riportare la quota ai livelli normali.
Il mancato rispetto del greening in una o più delle sue componenti comporta una riduzione del pagamento. Questa riduzione è calcolata in base a complesse formule che tengono in considerazione lo scostamento fra la superficie minima obbligatoria e la superficie effettivamente determinata in seguito a controlli amministrativi o in loco. Ad esempio ben diverso sarebbe non aver mantenuto alcuna superficie a EFA o invece avere mantenuto una percentuale lievemente inferiore al 5%.
Analogo ragionamento va fatto per la diversificazione. Sommando poi i due scostamenti, si ottiene una riduzione del pagamento che nel caso più grave di assoluta disapplicazione degli impegni (ad esempio nessuna superficie a EFA e una sola coltura su tutta l’azienda) assommerebbe al completo pagamento verde. Questo per le campagne 2015 e 2016.
Dal 2017 invece oltre alla riduzione del premio verde si avrà un’ulteriore sanzione amministrativa che graverà sul pagamento di base e sarà calcolata con le abituali classi di scostamento fra superficie obbligata e superficie rilevata: nessuna sanzione per scostamenti inferiori al 3%, sanzione doppia rispetto alla riduzione di pagamento per scostamenti fra il 3 ed il 20%, sanzione pari al totale del pagamento greening per scostamenti superiori al 20%. Tuttavia per il 2017 la sanzione sarà divisa per 5 e non potrà quindi superare al massimo il 20% del pagamento greening totale, per il 2018 sarà limitata al 25% e per gli anni seguenti sarà stabilita in seguito.
Raccomandiamo perciò particolare attenzione alla gestione del greening a tutte le aziende che ricadono in uno o più obblighi invitandole, nel dubbio, a contattare i nostri uffici prima di operare le scelte colturali definitive.

Roberto Giorgi

Area economica
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ROBERTO GIORGI