ABOLIZIONE IMU AGRICOLA: DAL 2016 NIENTE PIŁ EFFETTO SOSTITUTIVO IRPEF

29/12/2015

Con il comma 13 della Legge di Stabilità 2016 il legislatore decide di far ritorno al passato per l’individuazione dei criteri di esenzione dell’IMU sui terreni agricoli. Con tale manovra è stato stabilito che, a decorrere dal 2016, l’esenzione IMU si applica per:
• i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
• i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (l’esenzione per detti terreni pertanto risulta confermata essendo già prevista anche per il 2015);
• i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Per quanto riguarda, invece, i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP è stabilito, che l’esenzione si applica ai terreni ricadenti nei comuni considerati aree montane o di collina delimitate così come individuati nell’elenco incluso nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Occorre però considerare come cambia l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF: alla luce della manovra di bilancio 2016, dunque, dal periodo d’imposta 2016, con riferimento ai terreni agricoli, l’IMU è quasi totalmente abolita. Gli unici che continueranno a versarla sono i possessori di terreni (non ricadenti nei comuni elencati dalla Circolare n. 9/1993) che non sono coltivatori diretti o IAP (la TASI, invece, continuerà a non interessare tutti i terreni agricoli).
Conseguenza dell’abolizione dell’IMU agricola è che dal periodo d’imposta 2016 (quindi a decorrere dal Modello Unico/2017 o Modello 730/2017) ritorna l’imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali relativi ai terreni esenti, dato l’effetto sostitutivo IMUIRPEF che contraddistingue tali tributi. Infatti, tutti i possessori di terreni esentati dall’IMU, in base a quanto di nuovo disposto dalla manovra 2016, dovranno assoggettare ad IRPEF, oltre al reddito agrario, anche il reddito dominicale del terreno esente con un inevitabile maggior esborso IRPEF per il contribuente.

M. Ottone

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MARCO OTTONE