Al via l’Assegno Unico e Universale (AUU)
04/02/2022
Con il Messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 l’INPS ha provveduto a fornire le prime indicazioni in merito all’applicazione del Decreto Legislativo n. 230/2021 recante “Istituzione dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico”. Si ricorda che fino al 28 febbraio 2022 rimangono in vigore le norme e le misure attualmente in vigore ossia ANF e Assegno Temporaneo, che continueranno ad essere erogati per tale periodo, mentre l’AUU verrà erogato a partire dal mese di marzo di ogni anno a febbraio dell’anno successivo.
Pertanto, per le domande di AUU presentate a gennaio e febbraio 2022 gli importi della prestazione inizieranno a decorrere dal 1° marzo prossimo.
In attesa di conoscere la Circolare INPS di prossima pubblicazione si fornisce una prima informativa su quanto contenuto nel messaggio in oggetto e nelle FAQ pubblicate.
Per quanto attiene ai requisiti soggettivi per l’accesso all’assegno, il richiedente deve essere in possesso al momento della domanda e per tutto il periodo di fruizione dell’assegno dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’art. 3 del decreto, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro. Il nuovo assegno unico per i figli potrà essere quindi erogato anche ai lavoratori autonomi.
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico, maggiorato in caso di ulteriori figli e corrisposto (per i nuovi nati) dal 7° mese di gravidanza.
Per i nuclei familiari con figli maggiorenni a carico - dal 18° anno di età e fino al compimento dei 21 anni di età - potrà essere riconosciuto un assegno se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso universitario ovvero di formazione scolastica o professionale;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a euro 8.000;
3) sia registrato come disoccupato ed in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il Servizio Civile Universale.
In caso di disabilità del figlio maggiorenne a carico non sono previsti limiti di età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto nei precedenti punti.
La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.
• per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
• per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
Venendo ai criteri per la determinazione dell’assegno, questo tiene conto del valore dell’ISEE del nucleo familiare, pertanto decresce con l’aumentare dell’ISEE.
In assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati eventualmente autodichiarati nel modello di domanda. In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
• ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
• ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
• Assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
Si parte da un importo massimo per ogni figlio minorenne di euro 175 mensili nel caso di ISEE pari o inferiore a euro 15.000, per poi andare a diminuire progressivamente fino ad arrivare a euro 50 in corrispondenza di un ISEE superiore a euro 40.000 e superiore.
Per i figli maggiorenni, gli importi corrisposti a titolo di Assegno Unico e Universale sono più bassi; si parte da un importo massimo per ogni figlio maggiorenne di euro 85 mensili nel caso di ISEE pari o inferiore a euro 15.000, per poi andare a diminuire progressivamente fino ad arrivare a euro 25 in corrispondenza di un ISEE superiore a euro 40.000 e oltre.
Sono altresì previste delle maggiorazioni – che vanno quindi ad incrementare l’assegno base mensile – per figli disabili, per madri di età inferiore a 21 anni, per genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, per famiglie con 4 o più figli.
L’Assegno Unico e Universale è compatibile con il Reddito di Cittadinanza ed in generale viene corrisposto unitamente ad esso.
La domanda è presentata - una sola volta per ogni anno di gestione - da uno dei due genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore del minore o del genitore minorenne e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.
Per quanto riguarda la corresponsione dell’assegno di norma è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Facendo seguito alle richieste pervenute da parte di diverse sedi territoriali, in allegato trovate una locandina pubblicitaria, da noi realizzata d’intesa con la Direzione del nostro CAAF, sulla campagna Assegno Unico Universale.
In Allegato
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