Confagricoltura Alessandria
07-05-2015
Dubbi, incertezze, interrogativi: ad ogni domanda la sua risposta
Sono stati raccolti nella C.M. 17/E del 24-04-2015 alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Dubbi, incertezze, interrogativi: ad ogni domanda la sua risposta

Dubbi, incertezze, interrogativi: ad ogni domanda la sua risposta

Sono stati raccolti nella C.M. 17/E del 24-04-2015 alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle varie questioni interpretative in materia di Irpef necessari per una corretta compilazione delle dichiarazioni fiscali di prossima scadenza. Si riepilogano di seguito gli interventi più significativi.

Massofisioterapia
Possono essere detratte dall’Irpef le spese mediche sostenute per le prestazioni, fatte in regime libero professionale, da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999), anche senza prescrizione medica. Nel documento di spesa, oltre a descrivere la prestazione resa, il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma conseguito entro quella data.

Odontoiatra
È detraibile (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir) la spesa sostenuta a fronte di un “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”, in quanto dalla dizione riportata in fattura si evince la natura sanitaria della prestazione. Se il documento non permette di identificare la natura sanitaria, bisognerà chiederne l’integrazione al professionista.

Trasporto disabili
Nel caso in cui si eroghino contributi a una Onlus per il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche, bisogna distinguere se le somme corrisposte sono o meno direttamente legate al trasporto del disabile. Nel primo caso, rappresentando una sorta di corrispettivo per il trasporto, sono detraibili come spese sanitarie, purché la Onlus rilasci regolare fattura. Nel caso in cui, invece, non ci sia un collegamento diretto tra il trasporto del disabile e i contributi elargiti, questi possono rientrare nella previsione delle erogazioni liberali alle Onlus, detraibili o deducibili dal reddito.

Istituti tecnici superiori
Le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici superiori (Its) sono detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir, che riconosce il beneficio fiscale per le spese di frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria. Gli Its, infatti, sebbene abbiano una propria autonoma fisionomia, si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria; pertanto, i relativi costi sono riconducibili nell’ambito delle spese di istruzione agevolate dal Tuir. Viceversa, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a un corso di laurea presso un’Università ubicata in una città diversa da quella di residenza e distante da quest’ultima almeno 100 km rientrante in una provincia diversa.

Bonus ristrutturazioni: ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
Nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire del bonus, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina agevolativa.

Limiti di spesa e autonomia degli interventi di ristrutturazione
Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto per i primi interventi.

Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione
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