Confagricoltura Alessandria
26-05-2015
Somministrazione transnazionale di lavoro «contratti rumeni»
In reazione alle recenti iniziative che propongono, sul territorio italiano, manodopera straniera
Somministrazione transnazionale di lavoro «contratti rumeni»

Somministrazione transnazionale di lavoro «contratti rumeni»

In reazione alle recenti iniziative che propongono, sul territorio italiano, manodopera straniera evidenziando forti vantaggi sia in tema di flessibilità che retributivi (assenza di 13°, 14°, TFR, ecc.) cui si potrebbe beneficiare utilizzando “lavoratori interinali con contratto rumeno”, il Ministero del Lavoro con Circolare n.14 del 9 aprile 2015 è intervenuto contrastando tali attività in quanto assolutamente non conformi alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale. Pertanto, le Agenzie di somministrazione di altro Stato membro dell’Unione Europea per poter legittimamente operare nel territorio italiano sono tenute: - a dimostrare di operare sulla base di un provvedimento amministrativo equivalente rispetto a quello richiesto dalla legislazione italiana (compreso l’obbligo del versamento del deposito cauzionale e della stipula di apposita garanzia fideiussoria); - di assicurare l’applicazione dei livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa con particolare riferimento al rispetto: - dei periodi massimi di lavoro e minimi di riposo (D.Lgs. 66/2003); - della durata minima delle ferie annuali retribuite (D.Lgs. 66/2003); - delle tariffe minime salariali per lavoro ordinario e straordinario; - della normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008); - della non discriminazione tra uomo e donna (L. 977/1967, D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 198/2006). Risultano, pertanto, applicabili anche alle ipotesi di lavoro somministrato da parte di agenzie comunitarie l’art. 23, c.1 del D.Lgs 276/2003 secondo il quale il lavoratore somministrato ha diritto a trattamenti “complessivamente non inferiori a quelli dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte” e la normativa in materia di responsabilità solidale per l’adempimento di obblighi retributivi e previdenziali.
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