Confagricoltura Alessandria
29-05-2015
Dis-Coll
L’Inps con la circolare n. 83 del 27 aprile 2015 fornisce le istruzioni in merito
Dis-Coll

Dis-Coll

L’Inps con la circolare n. 83 del 27 aprile 2015 fornisce le istruzioni in merito alla nuova indennità di disoccupazione, denominata DIS-COLL, rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Soggetti interessati
La DIS-COLL è utilizzabile dai collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che hanno perso involontariamente il lavoro nell’anno 2015 (sono esclusi gli Amministratori ed i Sindaci).

Requisiti richiesti
I richiedenti la DIS-COLL devono:
a) risultare in stato di disoccupazione al momento della domanda;
b) possedere almeno 3 mesi di contributi accreditati nell’anno precedente l’evento. Praticamente il periodo di osservazione va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.
c) far valere almeno un mese di contribuzione nell’anno in cui si verifica l’evento di cessazione del rapporto oppure un rapporto di collaborazione di durata pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (requisito contributivo/reddituale).

Importo e misura dell’indennità
L’importo dell’indennità DIS-COLL viene determinato calcolando il reddito medio mensile, che è dato dal rapporto tra il reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi derivanti dai rapporti co.co.co effettuati nel periodo di cui alla lettera b) divisi il numero dei mesi di contribuzione, o frazione di essi.
La misura mensile dell’indennità per il 2015 è fissata:
– con reddito medio mensile = a 1.195 euro, l’indennità è del 75%;
– con reddito medio mensile > di 1.195 euro, l’indennità è del 75% +25% della differenza tra 1.195 e il reddito medio mensile.
In tutti i casi per il 2015 l’indennità non potrà superare 1.300 euro e dal quarto mese si riduce progressivamente del 3% (dal 91° giorno di fruizione della prestazione).

Durata della prestazione
La DIS-COLL viene corrisposta mensilmente “ … per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati …” nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
La durata massima dell’indennità DISCOLL non può superare i 6 mesi e non sono computati i periodi che hanno già dato luogo alla erogazione della prestazione. La fruizione della DIS-COLL non produce il riconoscimento di contributi figurativi.

Presentazione della domanda in modalità telematica
Per l’indennità DIS-COLL è necessario presentare domanda all’Inps con modalità telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
L’indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di presentazione oltre l’ottavo giorno, l’indennità spetta dal giorno successivo alla domanda.

Condizioni ed effetti per i beneficiari
L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché alla regolare parteci
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