Confagricoltura Alessandria
03-07-2015
Voucher: lavoro accessorio
È in vigore dal 25/06/2015 il Jobs Act (Dlgs 81/2015, pubblicato in G.U. n. 144 S.O. n. 34). Il Dlgs
Voucher: lavoro accessorio

Voucher: lavoro accessorio

Cosa cambia con il Jobs Act
È in vigore dal 25/06/2015 il Jobs Act (Dlgs 81/2015, pubblicato in G.U. n. 144 S.O. n. 34). Il Dlgs, che rinvia ad una serie di altri DM di prossima pubblicazione, mira alla riorganizzazione dei contratti di lavoro e di tutte le forme di collaborazione, anche occasionale, con aziende, professionisti e privati, ed in particolare la disciplina del lavoro accessorio.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnett di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto della media della retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

Voucher – Innalzato il tetto dei compensi annuali
Il decreto prevede l’aumento a 7.000 euro del limite annuale dei compensi per le prestazioni di lavoro accessorio rese attraverso l’utilizzo di Buoni Lavoro, il limite è riferito al singolo prestatore, per tutti i compensi percepiti in un anno solare.

Aziende e Professionisti acquistano i Voucher solo telematicamente
I committenti imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni lavoro esclusivamente in via telematica, restando, come prima, comunque obbligati, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) con modalità telematica da definire i dati del lavoratore e il luogo e la durata della prestazione.

Cosa fare e cosa non fare con i Voucher
Le prestazioni di lavoro accessorio integrano attività lavorative di natura “meramente occasionale” che possono essere rese nella generalità dei settori produttivi, ma entro il limite di compensi stabiliti dalla legge. Tali attività devono, inoltre, essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione.
Il nuovo decreto attuativo del Jobs Act sancisce definitivamente il divieto di impiego nell’ambito di contratti di appalto o in somministrazione.

Come funzionerà da oggi
Il limite annuale dei compensi, riferito alla totalità dei committenti per ciascun anno solare, è l’elemento che definisce dal punto di vista oggettivo il lavoro accessorio, precludendo di fatto al personale ispettivo la possibilità di entrare nel merito delle modalità di svolgimento della stessa: si presume dunque che qualunque prestazione, rientrante nei limiti economici previsti dalla norma, sia per definizione occasionale e accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono le stesse funzioni con un contratto di lavoro subordinato. E proprio su tale limite economico incide il nuovo testo normativo, prevedendone un innalzamento fino a 7.000 euro. Il compenso resta comunque esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. In ogni caso, il decreto prevede che, fino al 31 dicembre 2015, rimane applicabile la disciplina previgente per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto.
Nonostante l’aumento del limite complessivo, le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o di professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferim
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