27-08-2015
Assunzioni congiunte: adempimenti contributivi
Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento per informarvi
Assunzioni congiunte: adempimenti contributivi
Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento per informarvi che la Direzione Generale dell’INPS ha finalmente fornito istruzioni operative in merito agli adempimenti contributivi relativi alle assunzioni congiunte in agricoltura con la circolare n. 131 del 2 luglio 2015.
Prima di entrare nel merito di quanto prescritto dalla circolare, si precisa che le indicazioni ivi contenute dovranno essere applicate solo a partire dal IV trimestre 2015, sulla base di ulteriori istruzioni operative che saranno diramate con successivo messaggio.
Fino ad allora, secondo la circolare INPS, la denuncia contributiva (DMAG) delle prestazioni svolte dai lavoratori già assunti congiuntamente (possibilità in essere dal 7 gennaio scorso), dovrà essere effettuata singolarmente e separatamente da ciascuna azienda co-datrice per le giornate lavorative a proprio carico, con buona pace per l’unificazione e la semplificazione degli adempimenti.
L’interesse per l’innovativo strumento per le assunzioni congiunte in agricoltura, infatti, nasce anche dalla necessità di superare le complicazioni burocratiche e gestionali inerenti a rapporti di lavoro instaurati da una pluralità di aziende che agiscono, di fatto, come unico operatore economico (gruppi d’imprese, aziende familiari, reti d’impresa).
Le istruzioni INPS invece, sia con riferimento al periodo transitorio e sia, come vedremo, per la gestione a regime delle denunce contributive, moltiplicano gli adempimenti e non assecondano l’esigenza di semplificazione che è insita nel nuovo strumento contrattuale.
Tutto ciò premesso, se ne analizzano e commentano qui di seguito i contenuti più salienti della citata circolare n. 131/2015.
Referente unico
Le denunce contributive all’INPS debbono essere effettuate da un solo soggetto, il cosiddetto referente unico, per conto di tutti i co-datori di lavoro.
Con tale indicazione l’INPS si allinea, almeno in via di principio, alle indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro con circolare n. 7671 del 6 maggio 2015. Con quest’ultima, come si ricorderà, il citato Dicastero aveva precisato che lo svolgimento di tutti gli adempimenti successivi alla instaurazione del rapporto, quali la tenuta del libro unico del lavoro, i prospetti paga, le denunce contributive debbono essere effettuati da un solo soggetto, quello incaricato di eseguire la comunicazione di assunzione ai sensi del D.M. 27 marzo 2015 (l’impresa capogruppo in caso di gruppi di impresa; il proprietario in caso di pluralità di aziende riconducibili alla stessa proprietà; il soggetto incaricato con specifico accordo o col contratto di rete in caso di aziende condotte da parenti o affini entro il terzo grado o di aziende legate da un contratto di rete). Per far fronte agli adempimenti previdenziali e poter presentare le denunce contributive, le imprese co-datrici, sono tenute a presentare, per il tramite del “Referente Unico”, una Denuncia Aziendale (D.A.) finalizzata ad identificare i datori di lavoro coinvolti.
In sostanza, il referente unico dovrà dotarsi di un CIDA (codice identificativo denuncia aziendale) diverso e distinto da quello che utilizza normalmente quale datore di lavoro singolo.
Nella predetta D.A. il referente dovrà indicare, in un apposito riquadro di nuova istituzione, i dati relativi a tutti i co-datori di lavoro che hanno proceduto all’assunzione congiunta e cioè:
• Tipologia Co-Datori (potrà essere indicata solo una delle 4 fattispecie previste):
– gruppi di imprese;
– imprese dello stesso proprietario;
– imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
– imprese legate da un contratto di rete.
• Codice Fiscale/P.IVA dell