02-11-2015
Fotovoltaico: i chiarimenti per la tassazione delle società in opzione
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 86 del 16 ottobre ha chiarito che il reddito derivante
Fotovoltaico: i chiarimenti per la tassazione delle società in opzione
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 86 del 16 ottobre ha chiarito che il reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica, oltre il limite dei 260mila kWh, per il 2014 e il 2015, si determina applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, se è rispettato il criterio della connessione all’attività agricola. Nella citata risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha trattato il caso di una società che esercita dalla data di costituzione, l’attività agricola (codice attività 01.29.00 - “coltivazione di altre colture permanenti”): in particolare svolge, “attività agricola di coltivazioni diverse (a rotazione frumento, mais, sorgo, ecc.)” su un terreno di propria proprietà e, essendo in possesso di tutti i requisiti formali previsti per le società agricole, ha optato, sin dal primo anno di attività, per la determinazione del reddito su base catastale, così come previsto dall’articolo 1, comma 1093, della Legge n. 296 del 2006, senza mai revocare la relativa opzione.
Nel corso del 2011, ha realizzato sul proprio terreno un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 998,16 KW, avviando la produzione di energia elettrica, quale attività connessa.
I dubbi interpretativi della società istante riguardano, più precisamente, l’anno 2014, durante il quale la stessa ha esercitato le seguenti attività:
• attività agricola di produzione di cereali, con un volume d’affari di qualche migliaio di euro derivante dalla loro vendita;
• attività di produzione di energia elettrica, superando, tuttavia, i limiti fissati dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2009 affinché la predetta attività di produzione possa considerarsi come connessa a quella agricola e, dunque, assoggettata al regime della tassazione su base catastale.
Infatti, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 24 aprile 2015, che ha dato un’interpretazione autentica della norma in tema di attività connesse e produzione di energia elettrica, sembrerebbe che l’attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possa considerarsi attività connessa a prescindere dal rispetto dei limiti posti dalla citata Circolare n. 32/E del 2009.
Secondo l’Agenzia delle Entrate nessun contrordine si legge, nella sentenza n. 66/2015 della Corte costituzionale, dove i giudici, rimanendo nell’ambito della norma che individua in termini generali la categoria delle attività connesse (cioè quelle “esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata […]” articolo n. 2135 del Codice Civile) e sorvolando gli eventuali limiti qualitativi o quantitativi stabiliti dal Legislatore, hanno statuito che sono sufficienti a garantire la connessione all’attività agricola principale gli ordinari criteri della “prevalenza” e del “normale impiego”.
In sostanza l’attività connessa degli impianti fotovoltaici non deve “snaturare” la vocazione agricola del fondo.
La norma che ha modificato il regime di tassazione delle attività connesse a quelle agrarie, vale a dire il richiamato articolo 22, del D.L. 66/2014, ha stabilito l’automatismo della tassazione forfettaria, per la parte generata dai primi 20