10-12-2015
La rotazione delle colture nelle nuove misure agro-climatico-ambientali
Il nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato finalmente approvato
La rotazione delle colture nelle nuove misure agro-climatico-ambientali
Il nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato finalmente approvato. Le misure agro-climatico-ambientali sono un capitolo importante del PSR cui vengono dedicate risorse pari a 289 milioni di euro da spendere entro il 2020. Tra queste, la “nuova” 2078 – che si chiamerà impegno M 10.1.1 – prevede tra i vari impegni anche l’avvicendamento delle colture; non si tratta di una novità: questo obbligo di rotazione è antico quanto questi interventi, essendo in vigore fin dal 1995.
Da allora le norme di rotazione non hanno subito particolari modifiche; con il nuovo PSR le regole di rotazione delle colture si sono un po’ rafforzate, pur prevedendo alcune semplificazioni.
Il Settore Fitosanitario Regionale – estensore di disciplinari di produzione integrata piemontesi (sulla base delle decisioni assunte a questo proposito a livello nazionale) – ritiene l’avvicendamento colturale strumento importante per consentire il contenimento dei patogeni terricoli, il miglioramento delle caratteristiche fisiche del terreno, la semplificazione ed una migliore efficacia dei mezzi di lotta contro le erbe infestanti e gli insetti dannosi. D’altra parte la rotazione agraria è concetto basilare dell’agronomia classica e noi non possiamo che essere d’accordo su quanto affermato dalla Regione e dall’agronomia.
Sarebbe anche però importante avere un occhio di riguardo per alcune scelte economiche che le imprese agricole devono fare nel momento in cui decidono un piano colturale (ma evidentemente questo aspetto non viene ritenuto tale per chi in Italia – e in Piemonte – deve assumere decisioni in campo agricolo quali l’avvicendamento nel PSR).
Ma andiamo per ordine: prima una doverosa premessa a scanso di equivoci.
In questo articolo si parla di avvicendamento/ rotazione delle colture sullo stesso terreno in anni o in cicli colturali consecutivi. Non bisogna confondere la rotazione/ avvicendamento con la diversificazione richiesta dal greening: la diversificazione è, infatti, la presenza in uno stesso anno, su terreni diversi, di almeno 2 o 3 colture differenti, nel rispetto di particolari parametri in base alla superficie delle colture a seminativo e ad altri concetti (botanici, temporali, territoriali, ecc.) che chi fa la “PAC” conosce molto bene.
E veniamo all’avvicendamento/ rotazione per le aziende aderenti all’impegno M10.1.1: bisogna rispettare una rotazione quinquennale che prevede che ogni particella catastale nei 5 anni d’impegno ospiti almeno 3 colture e al massimo 1 ristoppio per ciascuna coltura.
Un semplice esempio (se ne possono fare milioni):
– 1° anno grano;
– 2° anno mais;
– 3° anno mais;
– 4° anno grano;
– 5° anno colza: si succedono tre colture (grano – mais – colza) con al massimo un ristoppio (il mais viene ristoppiato il 2° e il 3° anno).
A questo punto sono necessarie alcune precisazioni:
• i cereali a paglia autunno vernini (grano tenero, grano duro, orzo, avena, segale, triticale) sono considerati ai fini dell’avvicendamento una sola coltura. Quindi la successione grano-orzo-grano (in 3 anni consecutivi) non è mais ammissibile;
• erbai (ad esempio il loietto): per il PSR hanno durata di un anno;
• il riposo (set-aside) è considerato una coltura;
• le foraggere pluriennali devono essere seguite da una coltura diversa (per il PSR dopo la rottura di un prato di erba medica occorre seminare una coltura diversa - cereale, oleaginosa…);
• per le colture orticole a ciclo breve (esempio: insalate) è ammissibile la ripetizione di più cicli nello stesso anno sullo stesso terreno; ciascun anno con cicli ripetuti viene considerato come un anno di coltura. La successione di colture orticole a ciclo breve appartenenti a