05-01-2016
Legge di Stabilità 2016
Prime indicazioni sulle novità in materia pensionistica
Legge di Stabilità 2016
Prime indicazioni sulle novità in materia pensionistica
Nella giornata di martedì 22 dicembre il Senato ha approvato definitivamente la Legge di Stabilità 2016. Il testo si compone di un solo articolo e di ben 991 commi. Da una prima lettura della nuova manovra finanziaria, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, abbiamo evidenziato qui di seguito alcune disposizioni rilevanti che saranno oggetto di futuri approfondimenti.
Comma 264
(Decorrenza del trattamento pensionistico del personale del comparto scuola e AFAM)
Ai lavoratori del comparto scuola e AFAM si riconosce l’applicabilità della salvaguardia pensionistica qualora siano titolari di specifici congedi o permessi per figli con handicap grave ed abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015. Tali soggetti potranno accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola.
Commi da 265 a 273
(Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici)
Viene previsto il settimo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica (cosiddetta Riforma Fornero). In sostanza si garantisce l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad ulteriori 26.300 soggetti, individuando nuove categorie di soggetti beneficiari ed incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica dal 6 dicembre 2011). Pertanto i requisiti devono maturarsi entro il 6 dicembre 2016.
Le categorie oggetto della settima salvaguardia sono:
• 6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
• 9.000 lavoratori (prosecutori volontari)
• 6.000 lavoratori di cui all’art. 1, comma 194, lett. b) c) e d), L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
• 2.000 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011
• 3.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato (con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali) cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato.
I soggetti interessati devono presentare istanze, pena decadenza, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità.
Commi da 274 a 279
(Disposizioni previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto)
Si dispone che la maggiorazione contributiva di cui all’art. 13, comma 2, della L. 257/1992 (pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto per l’accesso al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto), riconosciuta agli ex lavoratori, occupati nelle imprese esercenti attività di decoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata, si applica ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non solo nel corso del 2015, come previsto dalla normativa