Nell’articolato del c.d. collegato agricolo, si segnalano alcune disposizioni, che costituiscono norme di immediata applicazione ed attuazione, mentre altre hanno contenuto e portata di leggi delega, che fissano i principi e le linee guida, a cui la legislazione del Governo si dovrà uniformare, nell’elaborazione dei decreti legislativi attuativi.
Le leggi delega al Governo risultano essere le seguenti:
a) Legge delega per il riordino e la semplificazione e la normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali.
In questo perimetro della legge delega sono compresi:
- la raccolta in un Codice Agricolo di tutte le norme vigenti, con organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materia;
- la semplificazione amministrativa, attraverso la riduzione dei tempi di risposta delle Amministrazioni agli utenti, ampliando le ipotesi di silenzio-assenso, con l’obiettivo di facilitare, in particolare, l’avvio dell’attività economica in materia di agricoltura;
- l’armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate e la produzione biologica;
- la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.
b) Legge delega in materia di società di affiancamento per le terre agricole
Costituisce indubbiamente la parte più innovativa del collegato, in quanto è preordinata a favorire il cambio generazionale, mediante “l’affiancamento” tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell’attività di impresa agricola ai giovani stessi.
Con la legge delegata dovranno essere previste, durante il periodo di affiancamento, le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale da porre a base del rapporto di affiancamento stesso. Con tale progetto, si dovranno stabilire le forme di compartecipazione agli utili delle imprese agricole; definire il regime dei miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente; stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento; prevedere forme di garanzia, sia per l’agricoltore pensionato o ultrasessantacinquenne, sia per il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso la necessaria copertura infortunistica; definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l’utilizzo di mezzi agricoli.
Per la gestione in “affiancamento” potranno essere utilizzate la forma dell’associazione o della società o dell’associazione in partecipazione.
Al termine del periodo, di affiancamento, la legge delega prevede le seguenti alternative, per affidare al giovane, in via esclusiva, la gestione del terreno: