Confagricoltura Alessandria
26-10-2016
La nuova Legge sul Caporalato
Il 20 ottobre 2016 è stato approvato definitivamente e, senza modifiche il D.D.L. c. 4008
La nuova Legge sul Caporalato

La nuova Legge sul Caporalato

Il 20 ottobre 2016 è stato approvato definitivamente e, senza modifiche il D.D.L. c. 4008 che reca disposizioni in campo agricolo in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro, di riallineamento retributivo, nonostante la pressante azione di Confagricoltura, nelle sedi istituzionali, per chiedere la sua modifica, purtroppo senza riuscirci.
Le novità che tale decreto ha introdotto nel nostro ordinamento sono rilevantissime e non si riferiscono al solo settore agricolo e al Caporalato; la nuova norma modifica l’art. 603 bis del Codice Penale, creando un nuovo reato “utilizzazione, assunzione o impegno di manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno”.
La principale novità della nuova norma, quindi, sta nel fatto che, mentre prima la sanzione penale era diretta a colpire solo gli intermediari, ora essa colpisce anche qualsiasi datore di lavoro che, nella gestione dei rapporti con i propri dipendenti, non rispetti le condizioni di legge o dei contratti collettivi.
Per far scattare la sanzione penale al datore di lavoro (carcerazione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore) la riforma pone due condizioni che devono ricorrere entrambe:
– L’aver sottoposto i lavoratori a condizioni di sfruttamento;
– L’aver approfittato del loro stato di bisogno.
Mentre però il riferimento allo stato di bisogno rimane immutato rispetto alla norma previgente, cambiano con il D.D.L. c. 4008 gli indici rilevatori delle condizioni di sfruttamento.
Tali indici hanno carattere alternativo, nel senso che, per far ritenere sussistente lo sfruttamento potrebbe essere sufficiente, con amplissima discrezionalità del giudice penale, la ricorrenza anche di una sola delle ipotesi ivi contemplate.
Esaminandole nel dettaglio emerge chiaramente quanto esse siano state ampliate con l’emanazione del D.D.L. c. 4008.
IL PRIMO INDICE riguarda “la difformità della retribuzione” erogata ai lavoratori rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva; ma, mentre prima era necessario che tale difformità retributiva fosse sistematica, con la riforma è sufficiente che essa sia anche semplicemente reiterata.
Sarà quindi sufficiente che il trattamento retributivo inadeguato venga praticato per più di una mensilità.
IL SECONDO INDICE è costituito dalla “violazione della normativa in materia di orario di lavoro”, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie: anche in questo caso è sufficiente che la violazione sia semplicemente reiterata, mentre prima era necessario che fosse sistematica.
Sarà quindi punibile il datore di lavoro che non rispetti la disciplina concernente il tempo di lavoro per più di una volta, anche quando la violazione non sia grave: basterà dunque anche un piccolo scostamento.
Ancor più sorprendente è IL TERZO INDICE che fa ritenere le condizioni di sfruttamento in presenza di una qualsiasi “violazione alle norme di sicurezza/lavoro”.
La nuova norma fa ricorrere la condizione anche in presenza di violazioni minime.
La disciplina precedente prevedeva, invece, che ogni violazione non era indice di sfruttamento bensì solo quelle tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.
La citata sanzione penale si applica indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dal fatturato e dal numero degli occupati.
La sanzione introdotta con la riforma, a nostro avviso, appare oggettivamente eccessiva perché scatta in tutta una serie di situazioni che sono già variamente e severamente punite con sanzioni penali o a
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