Confagricoltura Alessandria
27-10-2016
Primi commenti alle disposizioni fiscali
Con il decreto legge del 21 ottobre scorso sono state introdotte
Primi commenti alle disposizioni fiscali

Primi commenti alle disposizioni fiscali

Con il decreto legge del 21 ottobre scorso sono state introdotte alcune importanti misure in materia fiscale che rientrano nel più ampio ambito della manovra finanziaria per il 2017, che troverà il suo completamento con il varo della Legge di Bilancio attesa a giorni per la sua presentazione alle Camere, dove inizierà il suo iter per l’approvazione finale.
Vediamo di seguito i primi chiarimenti sulle modifiche normative, rinviando a successive note gli approfondimenti necessari.

Misure per il recupero dell’evasione IVA Art. 4
Al fine di ridurre il “tax gap” IVA, cioè la differenza tra il gettito potenziale e quello effettivamente incassato dall’Erario, che per l’Italia risulta essere tra i più alti nei Paesi UE, sono introdotti nuovi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati IVA riguardanti le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
Più in particolare, è introdotto dal 2017, in sostituzione dell’invio annuale cosiddetto “Spesometro”, l’obbligo trimestrale della comunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute da effettuare mediante invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre dell’anno andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio successivo.
La comunicazione dei dati, in forma analitica, da inviare secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, deve comprendere:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.

È introdotto, altresì, l’obbligo di comunicare, negli stessi termini e con le stesse modalità di cui sopra, i dati contabili relativi alle liquidazioni periodiche, sia mensili che trimestrali; restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Da quest’ultimo obbligo sono esonerati i soggetti passivi non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, come gli agricoltori esonerati.
Gli esiti e la coerenza del confronto tra quanto indicato nelle comunicazioni dei dati delle fatture e di quelli delle liquidazioni periodiche con i relativi versamenti, sono messi a disposizione del contribuente o del suo intermediario da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nelle comunicazioni, il contribuente può fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/97.
In riferimento ai predetti obblighi di comunicazione, di cui ai predetti 21 e 21-bis, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari 100 euro, per i soggetti che, nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro; iI credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro; l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzi

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