Con l’applicazione del regolamento le disposizioni della norma nazionale in materia di etichettatura (D.lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992) sono parzialmente applicabili. Per tale motivo il Ministero dello sviluppo economico ha posto alcune specifiche questioni interpretative alla Commissione europea.
Le risposte della Commissione sono state pubblicate nella circolare n. 381060 del 5 dicembre 2016 allegata. La circolare descrive i chiarimenti interpretativi che la Commissione europea ha fornito al Ministero dello Sviluppo economico, riguardo a particolari casi di indicazioni ai consumatori di informazioni sugli alimenti previste dal Reg. (UE) 1169/2011.
In breve: Art. 2 del regolamento
L’obbligo di fornire indicazioni tramite l’etichettatura è stato esteso anche alle produzioni alimentari destinate alla “collettività”. Nel caso di alimenti venduti tra operatori e non direttamente al consumatore finale sorgeva il problema se tutte le informazioni previste dall’articolo 9 del regolamento dovessero essere riportate in etichetta. La Commissione ha confermato l’interpretazione italiana, ovvero che la vendita di prodotti da azienda agricola ad artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni si considerano del tipo “Business to Business” e quindi non sono soggetti agli obblighi informativi sugli alimenti ai consumatori previsti dall’articolo 9 del regolamento.
Art. 8 del regolamento
L’Italia ha chiesto alcune specifiche sulle modalità di indicazione del nome o della ragione sociale e sull’indirizzo dell’operatore alimentare previste dall’articolo 8.
La Commissione ritiene possibile indicare sulla confezione il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda anche con un’abbreviazione o un acronimo della società, a patto che questo non renda difficoltoso mettersi in contatto con la società stessa.
Art. 8.7 del regolamento (norme per i vini)
Alcuni dubbi sono sorti in questi anni su quali informazioni dovessero essere indicate negli imballaggi di cartone dei prodotti alimentari (ad esempio vini).
La Commissione ha chiarito che nel caso ci sia una vendita tra operatori alimentari (business to business) all’esterno dell’imballaggio dovrà essere riportato:
a) la denominazione dell’alimento;
b) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare.
Tutte le informazioni obbligatorie previste dall’art. 9 del regolamento devono comunque essere riportate nei documenti commerciali che accompagnano i cartoni di vino, anche se spediti prima della consegna.
Nel caso ci sia una vendita al consumatore finale all’esterno dell’imballaggio dovranno essere riportate tutte le informazioni obbligatorie previste dall’art. 9.
Artt. 12 e 13 del regolamento (confezioni stagionali)