Comunicazione dei dati delle fatture
La comunicazione dei dati, in forma analitica, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Per il primo anno di applicazione della nuova disposizione (2017) la comunicazione relativa al primo semestre sarà effettuata entro il 25 luglio 2017. I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (volume d’affari fino a 7.000 euro) saranno comunque tenuti all’invio delle comunicazioni, fatta eccezione per quelli situati nelle zone montane (oltre i 700 metri di altitudine).
Comunicazione delle liquidazioni periodiche
I soggetti IVA saranno anche tenuti a trasmettere, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui sopra, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, sia mensili che trimestrali, restando comunque fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle stesse liquidazioni.
Saranno esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, compresi gli agricoltori esonerati ex art. 34 del DPR n. 633/72.
Nel caso non venga riscontrata coerenza da parte dell’Agenzia delle Entrate tra le risultanze dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche comunicate, con i versamenti dell’imposta, il contribuente, previa informazione dell’esito dei controlli, potrà fornire i chiarimenti necessari ovvero far valere eventuali dati od elementi non considerati, oppure versare quanto dovuto avvalendosi delle norme sul ravvedimento operoso.
Con riferimento ai nuovi obblighi, ai soggetti in attività nel 2017, verrà attribuito, a titolo di concorso alle spese per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a 100 euro. Tale credito spetterà ai soggetti che nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
Il suddetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e sarà utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, esclusivamente in compensazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico.
Sanzioni
In sede di conversione del decreto legge sono state riviste le sanzioni previste, in un primo momento, in misura oggettivamente spropositata. Le sanzioni stabilite in via definitiva per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute saranno pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione dei dati verrà effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, sarà effettuata la trasmissione corretta degli stessi dati.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni pe