In particolare, a partire dal 2016, non sono soggetti passivi Irap: coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32, Tuir; le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale; le cooperative agricole (e loro consorzi) della piccola pesca.
In ambito agricolo, quindi, l’Irap continua ad applicarsi (con aliquota ordinaria): all’attività di agriturismo, all’allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari alle altre attività connesse indicate dall’articolo 56-bis, Tuir.
In allegato la Risoluzione 93E di ieri.
Potete trovare anche un commento sul provvedimento pubblicato sul Sole24Ore e su ItaliaOggi in edicola questa mattina.