Confagricoltura Alessandria
19-07-2017
Irap in agricoltura, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando si applica
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 93/E di ieri 18 luglio 2017
Irap in agricoltura, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando si applica

Irap in agricoltura, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando si applica

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 93/E di ieri 18 luglio 2017, fornisce chiarimenti sulla determinazione della base imponibile (valore della produzione netta) e sulla compilazione della dichiarazione Irap 2017 alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 70, legge 208/2015), che ha modificato la disciplina dell’imposta per il settore agricolo.

In particolare, a partire dal 2016, non sono soggetti passivi Irap: coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32, Tuir; le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale; le cooperative agricole (e loro consorzi) della piccola pesca.

In ambito agricolo, quindi, l’Irap continua ad applicarsi (con aliquota ordinaria): all’attività di agriturismo, all’allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari alle altre attività connesse indicate dall’articolo 56-bis, Tuir.

In allegato la Risoluzione 93E di ieri.

Potete trovare anche un commento sul provvedimento pubblicato sul Sole24Ore e su ItaliaOggi in edicola questa mattina.

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