Si sottolineare che la comunicazione - valida, per espressa previsione di legge, ai soli fini statistici e informativi - deve essere effettuata telematicamente dal datore di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico; si tratta di un obbligo diverso dall’ordinario obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni ai fini assicurativi, che rimane in vigore con le consuete modalità; la violazione del nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni (a fini statistici) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, c.5, lettera h, del d.lgs. n. 81/2008). Dal 12 ottobre prossimo sarà inoltre in vigore l’obbligo di tenuta del Registro informatico degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, amianto e agenti biologici, in correlazione con gli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti (artt. 243, 260 e 280 del decreto legislativo n. 81/2008). Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente e consegna copia del registro all’INAIL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ogni tre anni le eventuali variazioni intervenute. Il registro, fino a ora tenuto in formato cartaceo, verrà sostituito dal 12 ottobre 2017 da quello in modalità telematica. Da parte nostra abbiamo provveduto a segnalare all’INAIL il grave ritardo nell’emanazione delle istruzioni e degli applicativi relativi agli adempimenti in oggetto, tenuto anche conto delle pesanti sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti. Restano da chiarire in particolare i rapporti tra le due dichiarazioni di infortunio (quella a fini statistici per gli eventi che comportano assenze superiori ad 1 giorno e quella ordinaria a fini assicurativi per assenze superiori a 3 giorni) e le modalità di accesso alle procedure telematiche INAIL da parte dei datori di lavoro agricolo e dei loro intermediari che, come noto, non sono accreditati sul portale INAIL ai fini che qui interessano. Per informazioni rivolgersi agli Uffici Paghe delle Zone.