La misura rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 che delega alle Regioni la definizione dei periodi in cui la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Nei restanti periodi, l’attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione, purché in piccoli cumoli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri è permessa in quanto considerata normale pratica agricola.