Il compratore dovrà registrare il documento di versamento pagato dal raccoglitore del sostituto d’imposta con il “codice ricevuta” che è rappresentato dalla data dell’avvenuto pagamento, il codice fiscale del raccoglitore e il numero del codice tributo ovvero “1853”, a cui si aggiungeranno specie, quantità e valore transato tra raccoglitore ed azienda compratrice. Le cessioni a privati sono esclude dall’applicazione dei commi 692-697, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
L’applicazione dei commi 692-697 art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 potrà essere un volano per aumentare i redditi da raccolta occasionale, soprattutto nelle aree interne del Paese. Infatti, i proventi derivati dalla vendita di tali prodotti non faranno cumulo con i redditi della persona fisica, fino a un valore di € 7.000,00 annui, sia per lavoratori dipendenti del settore privato, sia del settore pubblico. Infine potrà finalmente attuarsi un sistema di tracciabilità della materia prima, allineando tracciabilità fiscale con la tracciabilità alimentare.
Comunicato stampa MIPAAF >>