Confagricoltura Alessandria
02-03-2020
Speciale credito d'imposta
Speciale credito d'imposta

Speciale credito d'imposta

Torniamo sull’argomento del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (già diffusamente trattato nella Newsletter n. 1 del 3 gennaio scorso) per approfondire alcuni aspetti di rilievo.

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Torniamo sull’argomento del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (già diffusamente trattato nella Newsletter n. 1 del 3 gennaio scorso) per approfondire alcuni aspetti di rilievo.

L’agevolazione rappresenta l’evoluzione del super ed iper ammortamento previsto fino all’anno 2019 (forma agevolativa alla quale non potevano accedere le aziende agricole che, per loro natura, determinano il reddito su base catastale e non sulle risultanze del bilancio) e consente la creazione di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione sul modello F24 per il pagamento di tributo e contributi.
Proprio per la trasformazione da maggiorazione del costo (iper o super ammortamento) a credito d’imposta (fortemente voluto e portato avanti da Confagricoltura) esso è utilizzabile anche dalle aziende agricole a prescindere dalla forma giuridica (ditta individuale o società) e dal regime contabile.
L’attuale disciplina è applicabile per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine e all’acconto minimo del 20%.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.
L’ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse come detto le aziende agricole seppure con modalità in corso di definizione, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, soggette ad altra procedura concorsuale.
La fruizione del credito, che dovrà avvenire esclusivamente tramite compensazione in F24 è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e dovrà rispettare le seguenti regole:
- deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo;
- decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene (quindi un bene acquistato nel 2020 genererà un credito d’imposta utilizzabile dall’anno 2021);
- richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione.

I beni che danno diritto al credito e quelli esclusi
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir. In attesa dell’emanazione del decreto attuativo si ritiene che possano essere escluse dall’agevolazione unicamente le autovetture per trasporto persone mentre potranno rientrare gli autocarri, le trattrici agricole e le macchine semoventi;
- i beni con un coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi;
- i fabbricati e le costruzioni.
Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’al

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