Confagricoltura Alessandria
22-04-2020
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini del processo tributario. Circolare 10/E del 16 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini del processo tributario. Circolare 10/E del 16 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate

Rinvio delle udienze e sospensione dei termini del processo tributario. Circolare 10/E del 16 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate

La circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini processuali, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per fronteggiare la situazione emergenziale, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi, che hanno riguardato la giustizia civile, quella penale, quella tributaria e amministrativa. In particolare, le scelte legislative hanno interessato la sospensione del decorso dei termini processuali, per l’esercizio dell’attività di difesa del contribuente nei giudizi tributari, che hanno per oggetto l’esame della legittimità e della fondatezza della pretesa erariale avanzata dall’Agenzia delle Entrate.
La sospensione dei termini processuali, nell’attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie, ha riguardato tutte le fasi procedimentali, con particolare riferimento:
1) alla proposizione dei ricorsi dinanzi al Giudice Tributario;
2) alla proposizione degli atti di appello e del ricorso per Cassazione e comunque di qualsivoglia impugnativa di decisioni giurisdizionali.;
3) il deposito di tutti gli atti difensivi (memorie, documenti, appelli incidentali e controricorsi) da produrre a cura delle parti processuali, a sostegno delle rispettive posizioni.
Il periodo di sospensione dei termini processuali, sul piano temporale, interessa il periodo compreso dal 9 marzo 2020 fino al 12 maggio 2020. Originariamente l’articolo 83, comma 1, del decreto-legge 18/2020 aveva fissato come termine finale, quello del 15 aprile 2020. Successivamente, l’articolo 36 del decreto-legge 23/2020 ha posticipato tale termine, differendolo al 12 maggio 2020.
Ciò ha comportato anche il rinvio di tutte le udienze, che sono state fissate nel corso di tale periodo – rinvio disposto ex lege. La sospensione dei termini processuali comporta che quelli ordinariamente previsti dal decreto legislativo n. 546/1992, per l’esercizio delle attività processuali, non decorrono dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e riprendono a computarsi dal 12 maggio 2020.
La legge prevede che questo regime di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini, non valga nel caso di procedimenti cautelari ovvero fondati su esigenze di urgenza di trattazione. Questo significa che la procedura ordinaria non viene intaccata in presenza di richieste di sospensione delle sentenze di primo grado, di appello che sono provvisoriamente esecutive per legge.
Anche nel caso di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 546/1992 (inibitoria dell’esecutività dell’avviso di accertamento impugnato) non valgono le disposizioni di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini. Ciò vale anche per le situazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e il 62-bis del decreto legislativo 546 del 1992, in quanto rientranti tra i procedimenti, la cui ritardata trattazione può produrre pregiudizio alle parti. Soffre, altresì, una deroga anche il procedimento finalizzato alla adozione delle misure cautelari, dell’iscrizione di ipoteca o della esecuzione del sequestro conservativo di cui al decreto legislativo 472/1997.
L’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 18/2020 dispone che sono, altresì, sospesi nello stesso periodo (9 marzo – 12 maggio 2020) i termini per notifica del ricorso di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, che riguarda il procedimento di mediazione, che interessa le controversie di valore non superiore ad euro 50 mila.
Nel caso di conclusione della procedura di mediazione prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, restano sospesi i termini previsti per il pagamento delle somme dovute, ove la procedura di mediazione abbia avuto esito positivo. Per questo, ove ad esempio un accordo di mediazione sia stato concluso il 24 febbraio 2020, il termine di 20 giorni del pagamento d

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