Venerdì pomeriggio la Camera ha convertito in legge il decreto 18/2020 “Cura Italia”, senza modifiche rispetto al testo approvato in Senato. Il decreto ha recuperato una serie di “emendamenti agricoli” approvati in Commissione, con nuove misure di sostegno all’agricoltura.
In particolare per il settore agricolo si prevede:
· la possibilità da parte delle regioni di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga (art. 22);
· un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali (art. 28);
· un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);
· la proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola (art.32).
Vengono inoltre stabiliti:
· l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (art. 72);
· l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (art. 78, co.1, 1-bis e 1-ter);
· la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC. Vengono, poi, apportata due ulteriori modifiche al codice antimafia: la prima prevede che la documentazione antimafia sia acquisita in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro; la seconda stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (art. 78, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, comma 2- undecies e 3-quinquies);
· l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020 per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui dalle imprese agricole, nonchè per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 78, co.2);
· la configurazione come pratica commerciale sleale vietata la subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e l'introduzione delle relative sanzioni (art. 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater);
· l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (art. 78, comma 2-quinquies);
· l'incremento di di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo distribuzione