Confagricoltura Alessandria
08-07-2020
Miscellanea attualità Bruxelles del 06/07/2020
Miscellanea attualità Bruxelles del 06/07/2020

Miscellanea attualità Bruxelles del 06/07/2020

Accordo raggiunto tra Parlamento Europeo e Consiglio dei Ministri UE sulle regole transitorie della
PAC nel biennio 2021-2022

Lo scorso 30 giugno, i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri dell’UE hanno
trovato l’accordo sul regolamento che detta le disposizioni per continuare ad assicurare il sostegno
della PAC all’agricoltura europea nei prossimi due anni, al fine di assicurare una transizione graduale
alla nuova PAC “post 2020”.

Il testo legislativo, emendato sulla base dell’accordo interistituzionale, dovrà ora essere
definitivamente approvato in seconda lettura dal Parlamento e poi ratificato dal Consiglio.

Ciò non avverrà, prevedibilmente, prima della fine di quest’anno, poiché l’ammontare dei fondi PAC
per il 2021-2022 dipende dall’esito del negoziato tra i governi dei 27 Stati membri dell’UE sul
finanziamento del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027.

La proposta attualmente in discussione prevede per la PAC (pagamenti diretti, Sviluppo Rurale e
Misure di mercato) uno stanziamento di spesa di 348 miliardi di euro per i prossimi sette anni, ivi
compreso un contributo di 15 miliardi proveniente dal fondo NGEU (Next Generation Europe) e
destinato specificamente a rafforzare il sostegno del Fondo di Sviluppo Rurale.
Di seguito una sintesi dei principali elementi del regolamento transitorio della PAC.

Durata della transizione

Il periodo di transizione sarà di due anni, fino al 31 dicembre 2022 (la proposta della Commissione
UE era di un solo anno). L’estensione a due anni non è più condizionata alla tempistica di
approvazione della riforma e del QFP (come aveva proposto inizialmente il Parlamento UE)

La durata dei programmi (nazionali/regionali) di sviluppo rurale potrà essere prolungata fino al 31
dicembre 2022, dietro richiesta di modifica da parte dello Stato membro alla Commissione.

In ogni caso, per le due nuove annualità, i programmi dovranno mantenere il criterio di ripartizione
delle risorse che riserva almeno il 30% dei contributi FEASR alle misure agro-climatico-ambientali.

Non è più prevista la facoltà della Commissione di respingere – se ritenuta ingiustificata - la richiesta
di proroga presentata da uno Stato membro.

Pagamenti diretti - titoli di pagamento

I titoli di pagamento assegnati agli agricoltori prima del 1° gennaio 2020 continueranno ad essere
validi e legittimi dal 1° gennaio 2021 e fino al 31/12/2022.

Nel corso del biennio di transizione il loro valore resterà quello riferito all’anno solare 2020 (fatte
salve le riduzioni annuali conseguenti all’applicazione della disciplina finanziaria).

Ogni Stato membro potrà decidere in piena autonomia se continuare o meno il processo di
“convergenza interna” dei titoli tra il 2021 e il 2022.

Pagamenti diretti – sostegno accoppiato facoltativo

Nel biennio di transizione sarà ancora consentita l’erogazione dei pagamenti accoppiati facoltativi.
Un nuovo quadro applicativo sarà predisposto dalla Commissione e ogni Stato membro dovrà
comunicare i settori interessati e le modalità di assegnazione, prendendo in considerazione le unità
produttive (ettari o capi) oggetto di pagamenti accoppiati in un precedente periodo di riferimento.

Modifiche al regolamento UE 1305/2013 – Sviluppo Rurale

La durata dei nuovi impegni che verranno assunti dal 2021 in relazione alle misure agro-climaticoambientali, alla misura di conversione all'agricoltura biologica e ai pagamenti per il benessere
animale, potrà essere fi

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