Con riferimento alle precedenti circolari ed al fine di fornire maggiori informazioni possibili per coloro
Con riferimento alle precedenti circolari ed al fine di fornire maggiori informazioni possibili per coloro che operano con il mercato britannico e facilitarne così l’approccio alla nuova realtà, trasmettiamo in allegato due ulteriori documenti redatti dall’Help desk di ICE Londra.
Si tratta di approfondimenti e riepiloghi in merito:
• alla circolazione delle merci con il marchio CE;
• agli Incoterms.
Alleghiamo, inoltre, un avviso relativo al divieto di esportazione di carni e preparazioni di carni macinate e ricordiamo che le date relative all’obbligo di produrre i certificati sanitari sono state posticipate dal Regno Unito come segue:
• i requisiti di pre- notifica per i prodotti di origine animale (POAO), alcuni sottoprodotti di origine animale (ABP) ed alimenti ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO) non saranno richiesti fino al 1° ottobre 2021;
• le dichiarazioni doganali di importazione saranno ancora richieste, ma la possibilità di utilizzare il sistema di dichiarazione in differita, compresa la presentazione di dichiarazioni supplementari fino a sei mesi dopo l'importazione delle merci, è stata prorogata al 1° gennaio 2022;
• le Security Declarations per le importazioni saranno richieste dal 1° gennaio 2022;
• per i prodotti POAO, determinati ABP e HRFNAO, i controlli fisici SPS non saranno richiesti fino al 1° gennaio 2022;
• i controlli fisici SPS sugli impianti ad alto rischio avranno luogo presso i posti di controllo frontalieri, anziché nel luogo di destinazione effettivo, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
• per le piante ed i prodotti vegetali a basso rischio saranno richiesti requisiti in materia di notifica preliminare e controlli documentali, compresi certificati fitosanitari, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Informiamo, infine, che, nonostante il governo UK abbia assunto le sopra dette decisioni, per ora resta fermo per quanto riguarda i controlli relativi ad alcune specie vegetali provenienti da Paesi nei quali sia stata riscontrata la presenza di Xylella fastidiosa stabiliti con la norma emanata l’11 febbraio scorso.
Sembra, infatti, che tale normativa potrebbe essere annullata solo con un provvedimento legislativo di pari livello (statutoryinstrument), anche se Confagricoltura sta procedendo con segnalazioni e quesiti affinché vada a buon fine l’azione intrapresa dalla Commissione europea nei confronti del Regno Unito – proprio in seguito all’informativa da parte della Confederazione – con riferimento all’accordo commerciale e di cooperazione del 24 dicembre scorso.