L’articolo 1, commi 1–9 del Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70
L’articolo 1, commi 1–9 del Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 riconosce, nei confronti degli operatori economici colpiti dall’epidemia Covid-19, sulla falsariga della precedente erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art.25 del D.L. “Rilancio”, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo è concesso a condizione di aver conseguito nel corso del 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. Più’ precisamente, il contributo è calcolato sulla differenza del fatturato e dei corrispettivi medi mensili dell’anno 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili del 2020, mentre non spetta a coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge (23.03.2021) ovvero a coloro che hanno attivato la partita IVA, a partire dal 24.03.2021
La misura del contributo è pari:
• al 60% della predetta differenza, se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro;
• al 50% della predetta differenza, se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro, ma non superiori a 400.000 euro;
• al 40% della predetta differenza, se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro, ma non superiori a 1 milione di euro;
• al 30% della predetta differenza, se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• al 20% della predetta differenza, se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel presupposto che comunque vi sia stato un calo del fatturato medio mensile almeno pari al 30%. L’ammontare del contributo richiesto non potrà, in ogni caso, essere superiore ai 150 mila euro.
Per ottenere il contributo a fondo perduto ovvero, alternativamente, il riconoscimento di un credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione, ex art.17 del D.Lgs.n.241/97, è necessario presentare un’apposita istanza entro il 28.05.2021, in via telematica all’AdE, mediante i canali telematici della stessa Agenzia, da parte degli stessi soggetti che ne abbiano diritto ovvero tramite intermediari di cui all’art. 3, c.3, del DPR n. 322/98 (quali le Unioni Agricoltori), delegati alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In caso di errori, è possibile presentare una nuova istanza, sempre entro il 28.05.2021, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. In tal caso, l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i termini di scadenza di cui sopra.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale della persona fisica ovvero al soggetto diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.