Il Reg. (UE) n. 2021/520, ha introdotto una nuova disciplina relativa ai termini e alle procedure
Il Reg. (UE) n. 2021/520, ha introdotto una nuova disciplina relativa ai termini e alle procedure per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti.
In particolare stabilisce che gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data dell’evento.
Il Ministero della Salute ha precisato che “per quanto attiene al tempo massimo di registrazione in banca dati informatica istituita per bovini, ovini e caprini delle informazioni sopra ricordate, sono immediatamente applicabili le disposizioni del predetto Regolamento”.
Alla luce della sopra citata normativa regolamentare, a partire dal 21 aprile 2021, le informazioni relative ai movimenti dei capi bovini e ovicaprini devono essere registrate in BDN entro il termine perentorio di sette giorni dall’evento. Per le nascite il termine di sette giorni può essere calcolato dal momento dell’applicazione del marchio che deve avvenire entro 20 giorni dalla nascita.
Si precisa che le registrazioni in questione possono essere eseguite sia dall’allevatore in proprio che per mezzo di un soggetto delegato. In tale ultimo caso, la registrazione in BDN dell’evento deve comunque essere eseguita nel termine perentorio di sette giorni dall’evento.
È questa la novità più importante del regolamento in quanto il lasso di tempo di ulteriori cinque giorni lavorativi concesso ai delegati per completare le registrazioni non è più riconosciuto.
Pertanto le aziende zootecniche che hanno delegato il CAA Confagricoltura per l’aggiornamento della banca dati BDN devono trasmettere ai nostri uffici i dati relativi ad ingressi ed uscite dei capi dalla propria stalla, tassativamente entro tre giorni lavorativi dall’evento per consentire all’ufficio di rispettare i nuovi termini.
Suggeriamo anche a chi avesse delegato altri Enti (ARAP o ASL o altro) di verificare con il delegato le modalità di adeguamento alla nuova normativa.
Ricordiamo che ogni registrazione di ingressi ed uscite fuori termine (anche di un solo giorno) causa la non ammissibilità del capo al pagamento accoppiato alla zootecnia nell’ambito del regime PAC-domanda unica e dove il numero degli animali “anomali” superi il 20% dei capi ammissibili, l’intero premio per il comparto non sarà erogato. Prevista anche un’ulteriore sanzione pluriennale per scostamenti superiori al 50%.