La circolare del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) del 12 aprile 2021 e in particolare
La circolare del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) del 12 aprile 2021 e in particolare il chiarimento sul settore agricolo sulla nuova definizione di rifiuti urbani interviene con appositi chiarimenti su quattro argomenti:
A) coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI;
B) determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva;
C) locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza:
1. attività industriali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA,
2. attività artigianali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera d) del TUA
3. attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti i cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA;
D) possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.
Il chiarimento sul settore agricolo è al punto 3 della lettera C della circolare relativamente alle “Attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti i cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA”, e ha riguardato:
• la precisazione che i rifiuti agricoli sono sempre rifiuti speciali in linea con la Direttiva europea;
• l’interpretazione secondo cui alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche dell’allegato L-quinquies (vedi tabella) viene data “la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater (vedi tabella) della citata Parte quarta del TUA.”
• la precisazione che “in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, [..], nelle more dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio.”
Tale possibilità è rivolta, dunque, ad alcune attività agricole, con riferimento alla gestione dei rifiuti presenti nell’allegato L-quater (principalmente si tratta di rifiuti organici, di imballaggio e rifiuti indifferenziati), tra cui ad esempio:
• gli agriturismi in quanto simili all’attività 6 (alberghi con ristorante) o all’attività 21. (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub);
• le fattorie didattiche in quanto simili all’attività 1 (scuole);
• l’enoturismo in quanto simile all’attività 22 (birrerie, hamburgherie ecc) o all’attività 26 (ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio);
• la vendita diretta di prodotti agricoli, inclusi i prodotti florovivaistici (serre) simili all’attività 26 (ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio).
La circolare non interviene per specificare la modalità per determinare le tariffe con cui aderire al servizio pubblico, atteso che, essendo classificati i rifiuti agricoli come speciali, viene meno il presupposto impositivo della TARI, ovvero possedere superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani.La circolare non interviene per specificare la modalità per determinare le tariffe con cui aderire al servizio pubblico, atteso che, essendo classificati i rifiuti agricoli come speciali, viene meno il presupposto impositivo della TARI, ovvero possedere superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani.