Confagricoltura Alessandria
11-05-2021
Per il Tar del Lazio la produzione di pane non è attività agricola

Il TAR del Lazio, con una sentenza pubblicata il 28 aprile scorso su ricorso proposto dalla Federazione

Per il Tar del Lazio la produzione di pane non è attività agricola

Per il Tar del Lazio la produzione di pane non è attività agricola

Il TAR del Lazio, con una sentenza pubblicata il 28 aprile scorso su ricorso proposto dalla Federazione Italiana Panificatori – Pasticcieri e Affini, ha annullato i Decreti Ministeriali delle Economia e delle Finanze del 5.08.2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19.09.10) e del 17.06.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27.06.2011), recanti la individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’art.32 comma II lett. c del TUIR, limitatamente alla parte che indica tra i suddetti beni anche la “produzione di pane” (individuata dal Codice ATECO 10.71.1). Il Tribunale Amministrativo del Lazio, nel giudicare viziati da illegittimità i provvedimenti ministeriali in precedenza richiamati, ha nuovamente riproposto, sul piano motivazionale, le stesse argomentazioni utilizzate dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 8128/2016, allorché aveva sostenuto che l’attività di panificazione, è una attività di seconda trasformazione e che essa, come tale, non può essere considerala una attività connessa ex art. 2135 c.c.

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