Il TAR del Lazio, con una sentenza pubblicata il 28 aprile scorso su ricorso proposto dalla Federazione
Il TAR del Lazio, con una sentenza pubblicata il 28 aprile scorso su ricorso proposto dalla Federazione Italiana Panificatori – Pasticcieri e Affini, ha annullato i Decreti Ministeriali delle Economia e delle Finanze del 5.08.2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19.09.10) e del 17.06.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27.06.2011), recanti la individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’art.32 comma II lett. c del TUIR, limitatamente alla parte che indica tra i suddetti beni anche la “produzione di pane” (individuata dal Codice ATECO 10.71.1). Il Tribunale Amministrativo del Lazio, nel giudicare viziati da illegittimità i provvedimenti ministeriali in precedenza richiamati, ha nuovamente riproposto, sul piano motivazionale, le stesse argomentazioni utilizzate dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 8128/2016, allorché aveva sostenuto che l’attività di panificazione, è una attività di seconda trasformazione e che essa, come tale, non può essere considerala una attività connessa ex art. 2135 c.c.