Confagricoltura Alessandria
27-05-2021
L’Agenzia delle Entrate interviene sul contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 14/05/2021 ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione

L’Agenzia delle Entrate interviene sul contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

L’Agenzia delle Entrate interviene sul contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 14/05/2021 ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 1, commi 1-9, del D.L. n. 41/2021 che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, sulla falsariga della precedente erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. “Rilancio”, a favore  degli operatori economici colpiti dall’epidemia COVID 19, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

 

Richiamando quanto già chiarito con le circolari n. 15/E e 22/E del 2020, in relazione al contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”), nel caso in cui l’attività  esercitata  da  una  società  di  persone  prosegua  in  capo  all’unico socio  superstite  come  impresa  individuale, l’Agenzia conferma che il  soggetto  che  è  venuto  ad  esistenza  a  seguito  della  trasformazione (ditta individuale) può fruire del beneficio in commento assumendo l’ammontare  dei  ricavi riferibili all’azienda preesistente per quanto riguarda la  soglia  di  accesso  al  contributo, e considerando il  fatturato  relativo  all’azienda trasformata per  il  calcolo  della  riduzione  dello stesso fatturato.

 

Nel ribadire che i contributi a fondo perduto corrisposti nell’ambito dell’emergenza COVID 19 sono diretti a sostenere  gli  operatori economici  in conseguenza dei  gravi effetti  economici  e  finanziari  che  hanno  subito  a  seguito  della  diffusione  della  pandemia, l’AdE conferma che gli stessi, da un punto di vista contabile e fiscale, assumono la natura di contributi  in  conto  esercizio  in quanto  erogati  ad  integrazione  di  mancati  ricavi  registrati  dal  contribuente  a causa  della predetta emergenza.  Tuttavia, in considerazione del loro carattere di eccezionalità non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi di accesso alla misura di sostegno e non si considerino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio mensile.

 

In considerazione della natura economica dell’operazione di assegnazione/estromissione  dei  beni  immobili ai  soci da parte della  società,  che si sostanzia in una  distribuzione  in  natura  del  patrimonio  della società  stessa, è precisato che tali operazioni non devono ritenersi riconducibili tra quelle relative alla nozione di fatturato, di cui al predetto art. 1, c. 4,  del Decreto “Sostegni”, ancorché le stesse operazioni   siano assimilabili, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, alle cessioni dei beni ai soci.

 

Tale conclusione deriva dal fatto che la finalità dei contributi a fondo perduto, ancorati alla riduzione del fatturato, è principalmente quella di ristorare i soggetti che risultano maggiormente incisi dalla crisi economica conseguente alla pandemia, cercando di ripristinare, almeno in parte, il livello ordinario dei flussi di liquidità generati dalla propria attività, altrimenti mancanti.

 

Secondo il parere del’’AdE, atteso che “ai  fini  della riduzione  del  fatturato  è  necessario considerare  tutte  le  somme  del  periodo  di riferimento  […],  purché  le  stesse  

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