L’articolo 39 bis, inserito in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni, stabilisce che fino al 31
L’articolo 39 bis, inserito in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni, stabilisce che fino al 31 dicembre 2022 nelle zone montane le misure d'incentivazione del Decreto MiSE 16 febbraio 2016 (Decreto Conto Termico), si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Si tratta di una misura voluta da Confagricoltura per ampliare la platea dei beneficiari che operano in ambito agricolo e che possono accedere alle misure di incentivazione della produzione di energia termica da biomasse di cui al Decreto Conto termico. In particolare, tenuto conto che la definizione di “azienda agricola” prevista dal Decreto Conto termico, all’articolo 2, comma 1, lettera b), limita l’accesso alle agevolazioni per interventi di installazione di caldaie a biomasse, ai soli imprenditori IAP, con la nuova disposizione questa limitazione viene superata almeno fino al 31.12.2022 (termine dovuto al fatto che il provvedimento in commento introduce misure legate all’emergenza pandemica). Dal punto di vista formale, occorrerà ora verificare con il GSE le modalità di attuazione di tale misura che estende i beneficiari in ambito agricolo recuperando anche la figura del Coltivatore Diretto, di particolare interesse proprio nelle aree montane. Seguiranno specifici aggiornamenti in merito.