Confagricoltura Alessandria
06-07-2021
Covid-19, con il Sostegni-bis contributo a fondo perduto per chi ha perso il 30% dei ricavi

(Contributo a fondo perduto ex art. 1, c. 5-14, del D.L. n. 73/2020 c.d. Decreto “Sostegni bis” – Provv. AdE n. 175776/2021 del 02.07.2021)

Covid-19, con il Sostegni-bis contributo a fondo perduto per chi ha perso il 30% dei ricavi

Covid-19, con il Sostegni-bis contributo a fondo perduto per chi ha perso il 30% dei ricavi

(Contributo a fondo perduto ex art. 1, c. 5-14, del D.L. n. 73/2020 c.d. Decreto “Sostegni bis” – Provv. AdE n. 175776/2021 del 02.07.2021)

 

Con provvedimento n. 175776/2021 del direttore dell’Agenzia delle Entrate (AdE) del 2 luglio scorso sono state fornite le indicazioni per ottenere il contributo a fondo perduto “Sostegni bis”, relativamente ai soggetti (esercenti attività d’impresa, arti o professioni o titolari di reddito agrario) per i quali si è verificato un calo del fatturato di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

 

L’art. 1 del decreto “Sostegni bis” ha previsto, oltre al primo contributo a fondo perduto “automatico”, che consiste nell’erogazione di in una somma pari al contributo Sostegni 1 (ex D.L. n. 41/2021) da parte della stessa AdE (ovvero la concessione di un corrispondente credito d’imposta), anche l’erogazione di un ulteriore contributo, cosiddetto contributo Sostegni bis attività stagionali, ricorrendone i presupposti del calo del fatturato suddetti, previa presentazione di un’apposita istanza, al netto dell’importo del contributo automatico già percepito. Se viceversa il contributo determinato in base ai dati indicati sull’istanza è inferiore al contributo Sostegni bis “automatico”, non si dà corso all’istanza presentata e il contribuente può trattenere il contributo Sostegni bis automatico percepito.

 

Il contributo a fondo perduto è erogato, come specificato dal provvedimento n. 175776/2021, previa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione (Temporary Framework) qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.

 

Al riguardo, l’istanza contiene il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea.
Più in particolare, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche, denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (cosiddetto Temporary Framework) stabilisce requisiti e limiti massimi relativamente agli aiuti che ciascun contribuente può ottenere durante il periodo di emergenza da Covid-19 ed è articolata in diverse sezioni, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di aiuti di Stato.
Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12, i soggetti richiedenti devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione.

 

La sezione 3.1 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:
a)  per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021
            - 100.000 euro per il settore agricolo
            - 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
            - 8

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