Confagricoltura Alessandria
24-09-2021
Speciale Green Pass: che cosa cambia per chi assume lavoratori

La nuova normativa introduce una serie di adempimenti particolarmente delicati e verrà integrata da apposite

Speciale Green Pass: che cosa cambia per chi assume lavoratori

Speciale Green Pass: che cosa cambia per chi assume lavoratori

La nuova normativa introduce una serie di adempimenti particolarmente delicati e verrà integrata da apposite linee guida che verranno emanate dal Governo per un’omogenea definizione delle modalità organizzative da adottare entro il 15 ottobre prossimo dai datori di lavoro nell’esercizio delle verifiche nei confronti dei lavoratori. Seguiranno quindi, non appena ci sanno novità, ulteriori aggiornamenti sulla materia.

 

La Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre scorso ha pubblicato il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione  dell'ambito  applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Le norme del decreto, e in particolare le prescrizioni contenute nell’art. 3 relative al settore privato, hanno effetto anche nei luoghi di lavoro e nei confronti dei lavoratori del settore agricolo.
Si rileva preliminarmente che sull’argomento il Governo ha preannunciato l’emanazione nei prossimi giorni di apposite linee guida per un’omogenea definizione delle modalità organizzative che devono essere adottate entro il 15 ottobre prossimo dai datori di lavoro nell’esercizio delle verifiche nei confronti dei lavoratori.
L’art. 3 del decreto-legge in commento – novellando il decreto-legge n.52/2021, convertito dalla legge n.87/2021, a cui aggiunge l’art. 9-septies (“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato”) – estende l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) a tutti i lavoratori del settore privato, al fine di accelerare le vaccinazioni e prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. 
Viene infatti sancito l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta la “certificazione verde COVID-19” di cui all'articolo 9, c. 2, del citato decreto-legge n.52/2021, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è esercitata.
L’obbligo vige dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, fino cioè alla cessazione dello stato di emergenza COVID.
Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:  
a)    avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b)    avvenuta guarigione da COVID-19;
c)    effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

 

Ambito di applicazione
L’obbligo in questione ha una portata molto ampia, tenuto conto che esso si applica in tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo e in tutti i luoghi di lavoro. La norma fa infatti genericamente riferimento “ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”, senza distinguere se si tratti di spazi chiusi, aperti o semiaperti e senza distinzioni rispetto al settore di appartenenza.
Vasta è anche la platea dei soggetti sottoposti alla verifica che non riguarda solo i lavoratori subordinati ma anche “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” nei luoghi di lavoro “anche sulla base di contratti esterni”. 
Sono quindi ricompresi i lavoratori subordinati, parasubordinati, occasionali, i tirocinanti, nonché i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti da aziende terze che svolgono lavorazioni sulla base di contratti esterni (appalto d’opera o di servizi).
E così in agricoltura, la verifica deve essere effettuata nei confronti di tutte le categorie di lavoratori subordinati (operai, anche a tempo determinato, impiegati, quadri e dirigenti), parasubordinati

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