Confagricoltura Alessandria
17-12-2021
Controllo del Green Pass, è possibile consegnarne copia al datore di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre scorso è stato pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

Controllo del Green Pass, è possibile consegnarne copia al datore di lavoro

Controllo del Green Pass, è possibile consegnarne copia al datore di lavoro

- Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre scorso è stato pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Il decreto-legge in questione ha introdotto l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta la “certificazione verde COVID-19”, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è esercitata. In sede di conversione, la legge n.165/2021 – accogliendo un maxiemendamento governativo – ha introdotto le seguenti importanti modifiche rispetto al testo originario:
1.    è stata prevista la possibilità che i dipendenti consegnino volontariamente copia della certificazione verde al datore di lavoro, risultando in tal modo esonerati da ulteriori controlli per l’intero periodo di validità del green pass. È stata infatti inserita dalla legge di conversione la seguente previsione: “Al fine di  semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i  lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore  di  lavoro  copia della  propria  certificazione  verde  COVID-19.  I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro” (art. 9-septies, comma 5, del decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, come modificato dalla legge in commento);
2.    è stato precisato che per i lavoratori in somministrazione il controllo della certificazione verde viene effettuato solo dall'azienda utilizzatrice, mentre il somministratore si limita a informare i lavoratori delle disposizioni relative al green pass (art. 9-septies, comma 4, del decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, come modificato dalla legge in commento);
3.    vengono modificate e integrate le norme che riconoscono al datore di lavoro con meno di 15 dipendenti la facoltà di sospendere un lavoratore assente per mancanza di certificazione verde e di sostituirlo con un altro soggetto per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabile una sola volta, entro il 31 dicembre 2021. In sede di conversione è stato precisato che i 10 giorni sono da intendersi come “lavorativi” (e non di calendario) ed è stata riconosciuta la possibilità di rinnovare più volte il contratto di sostituzione, sempre entro la fine dell'anno in corso. Durante la sospensione il dipendente mantiene il diritto al posto e non può subire conseguenze disciplinari (art. 9-septies, comma 7, del decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, come modificato dalla legge in commento);
4.    è stato precisato che se la certificazione verde scade durante l'orario di lavoro, il lavoratore può continuare la sua attività fino al termine del turno e non si applica a suo carico la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro qualora, in caso di controllo, si riscontri che il green pass è scaduto dopo l'ora di inizio (nuovo art. 9-novies del decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, come modificato dalla legge in commento).
La semplificazione della procedura di verifica del green pass consente di superare ex lege la questione che, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, così come interpretata dal Garante, impediva al datore di lavoro di ricevere la certificazione consegnata volontariamente dal lavoratore. È opportuno sottolineare comunque che i

Home - Controllo del Green Pass, è possibile consegnarne copia al datore di lavoro