La legge di Bilancio 2022, attraverso le modificazioni e le integrazioni apportate all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, ha esteso la tutela
La legge di Bilancio 2022, attraverso le modificazioni e le integrazioni apportate all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984, e ai dipendenti dei soli datori di lavoro e nel settore merceologico come sopra individuati per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.
Gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984 – analogamente alla generalità dei lavoratori destinatari della prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 - ai fini dell’accesso alla indennità NASpI devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Gli uffici del Patronato Enapa degli uffici zona sono a disposizione per ogni chiarimento in merito.