La legge di bilancio per il 2022 (art. 1, c. 121 della legge n. 234/2021) ha riconosciuto, in via eccezionale, per i periodi di paga
La legge di bilancio per il 2022 (art. 1, c. 121 della legge n. 234/2021) ha riconosciuto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 un esonero - pari allo 0,8 per cento - sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori subordinati. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile del lavoratore, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Una recente circolare INPS precisa, al riguardo, che la misura ha portata generalizzata, con la sola espressa esclusione per i rapporti di lavoro domestico. La circolare chiarisce che è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti) di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Deve ritenersi pertanto che siano pienamente ricompresi anche gli impiegati e gli operai del settore agricolo, anche a tempo determinato, nonché i dipendenti delle nostre strutture nazionali e territoriali.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare gli Uffici Paghe delle Zone.