In questo numero di “In Evidenza” proseguiamo con la pubblicazione degli interventi per il settore primario, contenuti nella Legge 27 aprile 2022 n. 34
In questo numero di “In Evidenza” proseguiamo con la pubblicazione degli interventi per il settore primario, contenuti nella Legge 27 aprile 2022 n. 34 sul contenimento dei costi energetici e sullo sviluppo delle energie rinnovabili.
L’art. 9 comma 1 bis, che è stato inserito ex novo in sede di conversione del decreto legge, va a sostituire il comma 9 bis art. 6 del D.l. 28 del 2011.
Il nuovo comma, di fatto, estende anche alle opere connesse la Procedura abilitativa semplificata PAS già in vigore per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche cave.
Sempre lo stesso comma dispone che la PAS si applichi ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra in grado di ruotare, che distino non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Il successivo comma 1-quinquies, sempre dell’art. 9, anche questo inserito in sede di conversione in legge, dispone che siano realizzati mediante Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti. Questi ultimi devono ricadere in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica, e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.