Con la presente si comunica che dal 1° luglio 2022 è scattato l'obbligo della trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell’autofattura relativa al reverse charge per acquisti di beni e servizi dall'estero.
Con la presente si comunica che dal 1° luglio 2022 è scattato l'obbligo della trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell’autofattura relativa al reverse charge per acquisti di beni e servizi dall'estero.
Da tale data tutte le operazioni “attive” di cessione effettuate nei confronti di soggetti non residenti in Italia o “passive” di acquisto ricevute da detti soggetti non residenti, non potranno più essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate attraverso la comunicazione trimestrale cosiddetto “esterometro”, in quanto i dati delle singole operazioni dovranno essere inviati al sistema di interscambio con il formato XML della fattura elettronica.
In base alla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), per le fatture passive ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l'integrazione ( invio file file XML) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante le operazione relative all'acquisto dall'estero; per quanto riguarda le fatture attive valgono le regole ordinarie di invio.
Per l’emissione dei file XML da trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) occorrerà emettere una fattura " in nome e per conto" ed utilizzare il codice Tipo in base alla tipologia dell'operazione:
-TD17 per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
-TD18 per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
-TD19 per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, co. 2, DPR 633/1972 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
- TD20 per l’autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.
Tale nuovo obbligo, come detto, si riflette in modo automatico sull’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato cosiddetto "esterometro" che non sarà più obbligatorio per le operazioni dal 1° luglio 2022.
In buona sostanza per le operazioni attive effettuate da tale data, nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01”/ "TD24", valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”; per le fatture passive, invece, ricevute in modalità cartacea dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Vista la tempistica di invio dei documenti elettronici di integrazione, si invitano le aziende associate che intrattengono rapporti con cedenti/prestatori a procedere alla consegna cartacea entro 5 giorni dal ricevimento del documento al fine di adempiere all'emissione del documento elettronico entro il 15 del mese successivo alla ricezione.
Per qualsiasi informazione i nostri Uffici Iva zonali sono a vostra disposizione.