A distanza di dieci anni dall’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 62 del D.L n. 1 del 2012, il Legislatore, è intervenuto nuovamente a disciplinare
A distanza di dieci anni dall’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 62 del D.L n. 1 del 2012, il Legislatore, è intervenuto nuovamente a disciplinare le pratiche sleali nella filiera agroalimentare.
La disciplina è stata recepita nel nostro Paese con il Dlgs 198/2021 in attuazione della Direttiva 633/2021 ed ha espressamente abrogato e superato l’art. 62.
La nuova normativa si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.
Sono invece escluse dalla disciplina in commento:
A differenza di quanto avveniva per l’art. 62, la norma in esame trova applicazione anche in caso di cessioni di prodotti agricoli ed alimentari intervenute fra imprenditori agricoli.
La nuova disciplina impone l’obbligo del contratto di cessione per i prodotti agricoli.
Il contratto deve obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche:
Si potranno verificare due ipotesi:
Confagricoltura, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali maggiormente rapprensentative a livello nazionale, è impegnata nello studio di tale accordo quadro al fine di poter ovviare alla redazione dei singoli contratti per cessione; nell’attesa della definitizione di tale accordo quadro è però necessario assolvere all’obbligo di legge tramite la compilazione di singoli contratti per ogni cessione.
Si segnala inoltre il decreto legislativo in commento introduce un’innovazione rispetto alla previgente disciplina di cui all’abrogato art. 62, d.l. n. 1/2012, distinguendo i contratti di cessione di prodotti agricoli o alimentari a seconda che la consegna dei prodotti sia pattuita su base periodica o non periodica.
A loro volta, ciascuna delle due tipologie contrattuali individuate dalla normativa può avere ad oggetto la cessione di prodotti deperibili oppure di prodotti non deperibili.
Per “contratto di cessione con conseg