In riferimento alla tematica della Peste suina africana (Psa), la Regione Piemonte ricorda che al fine di aumentare l’efficacia delle azioni di contenimento
In riferimento alla tematica della Peste suina africana (Psa), la Regione Piemonte ricorda che al fine di aumentare l’efficacia delle azioni di contenimento della popolazione di cinghiali e di ridurre il rischio di allargamento dell’infezione era stato autorizzato, con delibera di giunta del 26 agosto 2022, n. 2-5539, l’esercizio venatorio al cinghiale con l'utilizzo di cani (massimo n. 3) in zona di restrizione I e II, nei soli territori in cui fosse stata completata la recinzione e all’esterno della stessa; all’interno della barriera era invece consentito praticare caccia di selezione al cinghiale in forma singola senza cani ed interventi di controllo ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992.
Tuttavia, a seguito di specifiche richieste pervenute a fine settembre dagli Ambiti territoriali di caccia ATC AL4 e AL3, la Direzione agricoltura e cibo ed il settore Conservazione e gestione fauna selvatica della Regione hanno comunicato che, dal 2 ottobre, in tutto il territorio ATC AL4 (zona di restrizione I e zona di restrizione II esterne alla recinzione) non è più consentita l’attività venatoria al cinghiale con utilizzo di cani ad eccezione dei territori ricadenti nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie.
Invece nel comprensorio dell’ATC AL3, in accoglimento della relativa richiesta, non è permessa l’attività venatoria al cinghiale in tutte le sue forme. Analogo divieto vige anche per le aziende faunistiche venatorie e aziende agrituristico venatorie ricomprese nell’ATC AL3.
Per quanto riguarda il restante territorio dell’ATC AL2 in zona di restrizione II a nord della recinzione, della barriera autostradale A26 e del raccordo autostradale, e nel comune di Mombaldone, ricadente nell’ATC AT2, in deroga a quanto stabilito dal vigente calendario venatorio regionale 2022/2023, sempre dal 2 ottobre 2022 è autorizzata l’apertura della caccia al cinghiale in forma di caccia programmata.
Nel territorio intercluso tra la recinzione ovest, la barriera autostradale A26 del raccordo autostradale e dell’A7, compresi i territori ricadenti nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie, è consentita la caccia di selezione al cinghiale in forma singola senza l’ausilio di cani, nonchè gli interventi di controllo ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992.
Ad est della barriera autostradale A7 (zona di restrizione I e zona restrizione II), compresi i territori ricadenti nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie, non è autorizzata alcuna attività venatoria al cinghiale salvo eventuali interventi di controllo d’urgenza disposti dalla Provincia di Alessandria. Tale attività venatoria, sia in forma programmata sia in selezione, sarà possibile solo subordinatamente alla comunicazione del Commissario straordinario alla Psa di completamento della posa in opera della recinzione (lato est).