Il decreto aiuti-quater, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2022 ha innalzato ad euro 3.000 la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit
Il decreto aiuti-quater, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2022 ha innalzato ad euro 3.000 la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit erogati ai dipendenti entro il 12 gennaio 2023, purché relativi all’anno 2022. In sostanza il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit) non concorrono a formare reddito entro il limite annuo di 3.000 euro; per il 2022, oltre ai fringe benefit, è stato prevista la stessa forma di esenzione anche per il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale) relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere dal fatto che vi abbiano stabilito o meno la residenza o il domicilio. Esempi di fringe benefit, ossia erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi, possono essere rappresentati da buoni spesa, buoni carburante, spese per assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, spese per asili nido, polizze assicurative, ecc.
Qualora il valore dei beni e servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al limite dei 3.000 euro, l’intero importo dovrà essere assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva. Rimane attiva anche l’ulteriore agevolazione, ossia il «bonus carburante» (D.L. 21/2022), che permette di erogare al dipendente uno o più buoni benzina fino ad un valore complessivo di 200 euro; se il valore supera tale limite lo stesso verrà assoggettato completamente a tassazione ordinaria.
L’erogazione del buono deve avvenire entro il 31 dicembre 2022; il lavoratore potrà consumarlo anche oltre tale anno controllando, in caso abbia una scadenza, la data impressa sullo stesso. Qualora il datore di lavoro volesse procedere ai rimborsi delle utenze domestiche dovrà acquisire e conservare la documentazione che le attesti oppure una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore deve dichiarare gli elementi necessari ad identificare la spesa (es. numero fattura), l’intestatario, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento. Sulla dichiarazione da acquisire deve essere attestato che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale. Anche il lavoratore deve conservare la documentazione oggetto di rimborso.
I fringe benefit e i buoni benzina possono essere erogati a discrezione dal datore di lavoro anche al singolo lavoratore, non rientrando nella normativa del cosiddetto welfare aziendale.