La Legge di conversione del D.L. n. 176/2022, nota come Decreto Aiuti-quater, ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine di utilizzo del credito d’imposta
La Legge di conversione del D.L. n. 176/2022, nota come Decreto Aiuti-quater, ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine di utilizzo del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola per il quarto trimestre 2022.
In particolare, il nuovo art. 2-bis, D.L. n. 176/2022 dispone la proroga, dal 31 marzo al 30 giugno 2023 (anche in caso di cessione del credito a terzi e utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente), del termine per l’utilizzo in compensazione, a mezzo F24, del credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del carburante necessario per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa (il mancato utilizzo del bonus entro il termine del 30 giugno 2023 determina la perdita dello stesso, giacché non è prevista la possibilità di chiederlo a rimborso).
A favore delle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, il credito di imposta spetta anche in relazione alle spese sostenute per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. È inoltre prorogato dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il termine entro il quale i beneficiari del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, l’importo del credito maturato nell’anno 2022.