Confagricoltura Alessandria
24-03-2023
Fatture e corrispettivi tardivi, come rimediare spontaneamente

Con l’obiettivo di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate stabilisce le modalità mediante

Fatture e corrispettivi tardivi, come rimediare spontaneamente

Fatture e corrispettivi tardivi, come rimediare spontaneamente

Con l’obiettivo di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate stabilisce le modalità mediante le quali mette a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva – e della Guardia di finanza – le informazioni relative a fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini stabiliti dalle rispettive leggi, affinché gli stessi possano rimediare alle anomalie segnalate.

 

 Ciò consente, inoltre, ai contribuenti informati di poter fornire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’amministrazione, in grado di giustificare la presunta anomalia.

 

Nella pratica, l’Agenzia delle entrate trasmette via Pec  ai singoli contribuenti interessati, una comunicazione che segnala l’anomalia, invitandoli ad accedere dall’area riservata del portale dell’Agenzia per consultare i dettagli degli invii tardivi all’interno del “Cassetto fiscale” e nel portale  “Fatture e Corrispettivi”.

 

In particolare sono resi disponibili, per le fatture elettroniche:

 

e per i corrispettivi giornalieri:

 

Se il contribuente ritiene che l’anomalia segnalata è corretta può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla legge n. 197/2022 (Tregua fiscale), versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo o versando, entro la stessa data, un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura  e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale.



In alternativa, lo stesso può sempre regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

 

Tale comportamento, precisa l’Agenzia, potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata contestata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione.

 

Occorre pertanto monitorare la propria casella PEC al fine di poter usufuire delle misure di favore sopraindicate.

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