In data 31 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L192/34 è stata pubblicata la rettifica dell’art 5 par 8 del Reg. UE 2021/2017
In data 31 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L192/34 è stata pubblicata la rettifica dell’art 5 par 8 del Reg. UE 2021/2017 per quanto riguarda l’etichettatura dei vini (allegato 1).
Il corrigendum consente di chiarire che sono esenti dalla nuove regole di etichettatura introdotte con il Reg. UE 2021/2017 i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati “prodotti” prima del giorno 8 dicembre 2023 e non, come prima previsto, “prodotti ed etichettati” che rendeva più stringente l’attuazione.
E’ in atto un approfondimento per chiarire le categorie di vino esenti: sono certamente esclusi dall’obbligo di nuova etichettatura i vini fermi che terminano il loro processo produttivo prima dell’8 dicembre, resta da capire se possibile escludere anche i vini, come i vini spumante, che sono elaborati dopo tale data ma a partire da vini base prodotti prima dell’8 dicembre. Sarà cura di Confagricoltura fornire il chiarimento non appena noto.
In merito a quanto riportato si ricorda che il Reg. UE 2021/2017 (art.1 punto 32 modificativo dell’art. 119 REG. 1308/2013 lettera a) paragrafo ii, lettera b) e c), ha aggiunto tre ulteriori indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i vini prodotto dopo l’8 dicembre 2023: la dichiarazione nutrizionale, l’elenco degli ingredienti ed il termine minimo di conservazione nel caso di prodotti vitivinicoli dealcolizzati e aventi un titolo alc. inferiore al 10 %.
Si ricorda che:
• In deroga la dichiarazione nutrizionale sull'etichetta può essere limitata al valore energetico riportato, che può essere espresso mediante il simbolo (E) per l'energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica con riferimento sull'etichetta o sull'imballaggio del supporto digitale dove trovarla. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
• In deroga l'elenco degli ingredienti può essere fornito attraverso strumenti elettronici identificati mediante indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio. In tali casi: a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti; b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e c) l'indicazione delle informazioni sugli allergeni figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta con la parola «contiene» seguita dal nome della sostanza allergenica.